Autore: D.ssa Giovanna Del Bene
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 novembre 2022, n. 269, il decreto direttoriale 3 ottobre 2022 che rende operativa l’agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione. A partire dal 22 novembre sino al 22 dicembre sarà possibile presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dal Bando Marchi Collettivi 2022, per il quale sono state stanziate risorse pari a circa 2,5 milioni di euro. Soggetto gestore della misura è Unioncamere.
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Il Bando si rivolge a:
- Associazioni rappresentative delle categorie produttive
- consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128
- altri organismi di tipo associativo o cooperativo.
I soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità devono essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione già registrato ovvero essere in possesso di idoneo titolo per l’uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato.
I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: a) avere sede legale in Italia; b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361; c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; d) non avere assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1; e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell’art. 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni); f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili; g) essere iscritti al registro delle imprese, ove applicabile; h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell’antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile.
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE E DURATA DEL PROGETTO
Le agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione.
Il progetto deve prevedere, a pena di inammissibilità, la realizzazione di almeno due delle seguenti iniziative finalizzate alla promozione del marchio:
- Fiere e saloni internazionali. Si intendono ricomprese anche fiere e saloni internazionali svolti in modalità «virtuale» su piattaforme digitali;
- Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali. Si intendono ricompresi anche eventi di intrattenimento/informazione come serate a tema, degustazioni, ecc. che si svolgano in location diverse dagli spazi fieristici ma in concomitanza dello svolgimento della fiera;
- Incontri bilaterali con associazioni estere. Si intendono ricompresi anche incontri che abbiano luogo in Italia o all’estero, oppure su piattaforme digitali, non necessariamente legati a fiere e saloni;
- Seminari in Italia con operatori esteri e all’estero. Si intendono ricompresi anche seminari di natura divulgativa aperti ad imprese e consumatori svolti anche su piattaforme digitali;
- Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line. Si intendono ricomprese anche campagne pubblicitarie su stampa estera e on-line, corner presso punti vendita GDO esteri, ecc.
- Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.
Il progetto deve essere concluso entro dieci mesi dalla notifica di concessione dell’agevolazione.
TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI ED ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni comprovate da titoli di spesa emessi a far data dal 1° luglio 2022.
L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili.
L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti. È possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.
L’agevolazione non sarà erogata se il soggetto beneficiario non avrà sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell’agevolazione
Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.
MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE
Come sopra riportato, il bando prevede per i soggetti beneficiari l’obbligo di titolarità di un marchio collettivo o di certificazione già registrato. A tal riguardo, i marchi collettivi e di certificazione sono titoli importanti per la tutela e la valorizzazione dell’eccellenza italiana nel mondo. Rappresentano, inoltre, una leva competitiva rilevante soprattutto per il settore manifatturiero e per il settore agroalimentare e vitivinicolo italiano.
Riportiamo di seguito una sintetica descrizione delle due tipologie di marchi.
Marchi Collettivi
I marchi collettivi sono disciplinati dall’art. 11 C.P.I. Si tratta di un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico (c.d. “Disciplinare”), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio collettivo. Il Disciplinare deve contenere gli standard qualitativi previsti ed i relativi controlli, nonché l’indicazione del soggetto deputato al controllo stesso.
I marchi collettivi sono marchi destinati ad essere utilizzati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare che, generalmente, non lo utilizza. Il titolare può essere qualunque soggetto che svolga la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. In particolare, sono legittimati a chiedere la registrazione di un marchio collettivo italiano le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria (compresi i consorzi) di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi e commercianti. Non possono invece registrare un marchio collettivo le società di capitali.
Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Tuttavia, chiunque operi nella zona di riferimento potrà utilizzare la stessa denominazione geografica purché la utilizzi in modo conforme alla correttezza professionale.
I Marchi di Garanzia o Certificazione
I marchi di garanzia o certificazione sono un nuovo tipo di marchi disciplinati dall’art. 11 bis C.P.I. e il cui scopo è certificare determinate caratteristiche/qualità dei prodotti e dei servizi, secondo un regolamento specifico (c.d. “Regolamento d’uso”). Il Regolamento d’uso deve chiaramente identificare le caratteristiche dei prodotti/servizi da certificare e deve essere completo delle informazioni circa i controlli e le relative sanzioni deve essere depositato insieme alla domanda di marchio.
Un marchio di garanzia o certificazione italiano può essere usato anche per certificare l’origine geografica di prodotti e servizi. Diversamente, il Marchio di Certificazione Europeo non lo consente e il divieto riguarda sia il segno sia il regolamento d’uso.
A differenza del marchio collettivo, il titolare del marchio di certificazione può essere una persona fisica o giuridica, un’istituzione o autorità e organismi di diritto pubblico, ma non può gestire un’attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato. Il titolare di un marchio di certificazione ha l’obbligo di rispettare il principio di neutralità: può certificare i prodotti e i servizi che altri usano nelle rispettive attività, ma non può certificare i propri prodotti e servizi e utilizzare la certificazione egli stesso.
© THINX Srl – novembre 2022