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Il nuovo “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” e i marchi di interesse storico nazionale

L’art. 43 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del c.d. Decreto Rilancio (pubblicato in Gazzetta il 18 luglio 2020; il testo coordinato è stato ripubblicato in GU del 29.07.2020) ha sostituito il “Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale” con il “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”.

L’art. 43 ha altresì abrogato l’articolo 185-ter (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi di impresa) del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.30 e il relativo “Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale”. Con l’attuale Fondo viene meno l’obbligo di informativa preventiva al Ministero dello Sviluppo Economico (e le relative sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo) in caso di cessazione o delocalizzazione delle attività produttive e si attiverà unicamente su richiesta delle imprese interessate, con obbligo di darne notizia al Ministero solo in caso di richiesta di accesso al fondo. Occorre ancora attendere la pubblicazione dei provvedimenti attuativi del MISE che stabiliscono i criteri, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo. Sembrano, tuttavia, essere venute meno le principali perplessità e criticità che si opponevano all’iscrizione nel registro dei marchi storici di interesse nazionale.  Di seguito analizzeremo le caratteristiche del nuovo “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” e del Registro dei marchi storici di interesse nazionale.

1. FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA

1.1 Finalità

Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell’apposito registro presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dell’art. 185-bis del CPI ed anche a società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Secondo il Ministero dello Sviluppo economico questa misura è volta a sostenere l’occupazione dei lavoratori e la prosecuzione dell’attività di impresa nei casi in cui la cessazione o la delocalizzazione dell’attività fuori dal territorio nazionale produca un rilevante impatto socio-economico.

Per le suddette finalità all’art. 43 è stata prevista una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Il decreto di agosto all’art. 60 co. 3 ha incrementato la dotazione del fondo di ulteriori 200 milioni.

1.2 Modalità operativa

Il  Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a  condizioni  di  mercato,  nel  rispetto  di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea  2014/C 19/04 (recante  orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati   a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio), nonché attraverso  misure  di   sostegno al   mantenimento   dei   livelli occupazionali, in  coordinamento  con  gli  strumenti  vigenti  sulle politiche attive e passive del lavoro.

Le imprese che presentano i requisiti richiesti dovranno inviare un dossier al Ministero dello Sviluppo Economico, contenente informazioni sugli interventi ammissibili:  a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all’interno dell’impresa o del gruppo di appartenenza dell’impresa;  b)  le imprese   che   abbiano   già   manifestato   interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;  c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

1.3 Criteri e modalità di gestione e di funzionamento del Fondo

Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stabiliscono i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso ai relativi interventi, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.  Ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato il regime italiano di sostegno alle operazioni di ristrutturazione delle piccole e medie imprese (PMI). Attualmente il sostegno nel quadro del regime può essere concesso solo alle PMI in difficoltà, quali definite nelle norme sugli aiuti di Stato, titolari di marchi storici di interesse nazionale o che svolgono attività economiche di importanza strategica. Il regime riguarda in particolare l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 43 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” per le PMI. La decisione non copre il sostegno sotto forma di aiuti alla ristrutturazione a favore delle grandi imprese.

2. REGISTRO DEI MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE

2.1 Requisiti e soggetti autorizzati

Possono ottenere l’iscrizione nel registro dei marchi storici di interesse nazionale, i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni oppure per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni (c.d. “marchio di fatto”), utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

L’iscrizione ha durata illimitata, non è soggetta a rinnovo e può essere oggetto di richiesta di cancellazione da parte del titolare o del licenziatario tramite apposita istanza di rinuncia, da depositare con le stesse modalità di deposito dell’istanza di iscrizione.

Con l’iscrizione al registro speciale si acquisisce la facoltà di utilizzare, per finalità commerciali e promozionali, il logo Marchio storico di interesse nazionale  Il logo, che non costituisce un titolo di proprietà industriale, può essere affiancato al marchio iscritto nel registro speciale senza alterarne la rappresentazione e può essere utilizzato solo con riferimento ai prodotti e servizi cui si riferisce il marchio iscritto nel registro speciale.

2.2. Modalità operative

In data 7 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale che definisce le modalità operative per presentare istanza di iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.

L’istanza può essere presentata direttamente dall’interessato o attraverso un rappresentante o mandatario abilitato ex art. 201 Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30.

Occorre preparare un’istanza di iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale che andrà depositata presso l’UIBM esclusivamente in via telematica al link https://servizionline.uibm.gov.it, previo  pagamento dell’imposta di bollo di importo pari a 15 euro da assolvere secondo le modalità indicate dal sistema di deposito telematico.

Se il marchio per cui si richiede l’iscrizione è registrato, allora l’istanza di iscrizione deve essere accompagnata dal verbale di primo deposito in Italia o dal verbale di rinnovazione meno recente disponibile, dalla riproduzione dell’esemplare del marchio e da tutta la documentazione inerente alle modifiche (limitazioni o rinunce parziali) dei prodotti/servizi protetti.

Se il marchio per cui si richiede l’iscrizione non è registrato allora l’istanza di iscrizione deve essere accompagnata dalla riproduzione dell’esemplare del marchio, dalla documentazione di cui all’art. 178, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e all’art. 53, comma 4, del decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, a dimostrazione dell’uso effettivo e continuativo per almeno cinquanta anni, precisando i prodotti e servizi cui ci si riferisce secondo la classificazione Internazionale di Nizza. Detta documentazione può consistere nella presentazione di campioni di imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.

2.3 Istruttoria

L’Ufficio, ricevuta l’istanza con la documentazione allegata, effettua l’istruttoria volta a verificare che il marchio sia registrato da almeno cinquanta anni e rinnovato con continuità nel tempo o, nel caso di marchio non registrato, che vi sia un uso effettivo e continuativo da almeno cinquanta anni.

Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal solo licenziatario esclusivo e non vi sia evidenza dell’assenso del titolare del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima di decidere sull’iscrizione, acquisisce elementi da entrambi i soggetti, assicurando in ogni caso prevalenza all’orientamento del titolare.

L’Ufficio, nelle ipotesi di carenza di documentazione e, in ogni caso, ove ritenuto necessario, procede a emettere rilievo assegnando un termine per la risposta non superiore a venti giorni.

Al termine dell’istruttoria, che si conclude entro 60 giorni nel caso di marchio registrato o entro 180 giorni nel caso di marchio non registrato, l’Ufficio decide sull’istanza di iscrizione con un provvedimento di accoglimento o di rifiuto.

Ascolta il podcast:

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© THINX Srl  – Dicembre 2020

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