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Nuova classificazione di Nizza: I marchi di beni virtuali nel metaverso e connessi ad NFT finalmente tutelabili

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la 12a edizione della Classificazione di Nizza.

Si tratta di un sistema riconosciuto a livello internazionale, istituito a seguito della Conferenza di Nizza del 1957, riveduto a Stoccolma nel 1967 e a Ginevra nel 1977, e modificato nel 1979 che viene adottato ai fini della classificazione dei prodotti e servizi per le domande di registrazione di marchio.  Attualmente la Classificazione di Nizza è composta da 45 classi (34 classi di prodotti e 11 classi di servizi). Ogni classe contiene un elenco di termini che definiscono l’ambito di tutela dei prodotti o servizi che si intendono proteggere attraverso la registrazione del marchio.

Con cadenza annuale il Comitato degli Esperti sulla Classificazione di Nizza procede all’aggiornamento della classificazione stessa, in base alle esigenze di mercato e degli utenti.

A tal riguardo la 12a edizione era particolarmente attesa dai professionisti e dai titolari di marchi, in quanto introduce importanti novità in merito alla modalità di tutela dei marchi nel metaverso con riferimento ai beni virtuali e all’utilizzo di NFT, sinora non espressamente previsti dalla Classificazione di Nizza.

Gli NFT (acronimo di Non-Fungible Token, in italiano “gettone non riproducibile”) sono certificati registrati su blockchain, che rappresentano l’atto di proprietà e l’attestazione di autenticità ed unicità di un bene digitale (non sono dunque intercambiabili).

ll termine METAVERSO è nato nel romanzo di fantascienza di Neal Stephenson Snow Crash del 1992 come combinazione dei termini “meta” (dalla “Metafisica” di Aristotele) e “universo”. Negli ultimi anni si è assistito ad un forte sviluppo del metaverso grazie all’avanzamento della tecnologia della realtà virtuale e molte società, come Microsoft e Facebook, stanno investendo in questo mercato parallelo. Il metaverso è una realtà virtuale proiettata nella rete e condivisa simultaneamente da diverse persone. Si tratta di spazi tridimensionali condivisi (perciò non sono di proprietà delle aziende) dove gli utenti si muovono liberamente (con la propria identità o utilizzando degli avatar), svolgendo attività sociali e commerciali. L’accesso al metaverso avviene tramite registrazione su una piattaforma informatica a cui si può accedere semplicemente tramite computer e la connessione a internet. Per migliorare l’esperienza è consigliato l’utilizzo di visori o dispositivi per la realtà aumentata. Gli acquisti possono essere sia reali che virtuali (tramite crypto assets).

Questa nuova realtà digitale si è rivelata un’opportunità per i maggiori brand e per le aziende in generale, tanto che si è assistito ad un crescente numero di domande di marchio che contengono termini relativi al metaverso, a beni virtuali e token non fungibili (NFT). Ciò ha reso necessario l’intervento degli Uffici marchi per fornire indicazioni agli utenti in merito alla classificazione di questa nuova tipologia di termini.

 

In particolare, nei mesi scorsi l’EUIPO (Ufficio della Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea) e l’USPTO (Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti) hanno fornito alcune indicazioni ai fini della classificazione dei predetti termini in attesa dell’entrata in vigore della nuova edizione della Classificazione di Nizza.

 

Secondo l’approccio dell’EUIPO:

 

  • I prodotti virtuali rientrano nella Classe 9 perché sono trattati come contenuti digitali o immagini. Tuttavia, mancando di per sé di chiarezza e precisione, il termine prodotti virtuali deve essere ulteriormente specificato chiarendo il contenuto al quale detti prodotti virtuali si riferiscono (ad esempio prodotti virtuali scaricabili, ovvero abbigliamento virtuale).
  • Il termine NFT è da considerarsi “nuovo” e per l’Ufficio, il termine token non fungibili di per sé non è accettabile. Gli NFT sono trattati come certificati digitali unici registrati in una blockchain, che autenticano gli elementi digitali pur restandone distinti e sarà necessario indicare il tipo di elemento digitale che gli NFT autenticano.
    • I servizi relativi a prodotti virtuali e NFT saranno classificati in linea con i principi consolidati di classificazione per i servizi.

L’USPTO ha fornito le seguenti indicazioni in relazione all’identificazione dei prodotti e servizi virtuali nelle relative classi:

 

Classe 9: prodotti virtuali scaricabili, ovvero programmi per computer contenenti calzature, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori da utilizzare online in mondi virtuali online.

Classe 35: servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori da utilizzare online in mondi virtuali online; Servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale, ovvero calzature, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori per l’uso on-line in mondi virtuali on-line.

Classe 41: servizi di intrattenimento, ovvero calzature virtuali non scaricabili on-line, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori da utilizzare in ambienti virtuali creati per scopi di intrattenimento.

Di seguito alcune delle novità introdotte con la 12a edizione della Classificazione di Nizza:

 

– la classe 9 incorpora il termine “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT)”, nonché “software per computer scaricabile per la gestione delle transazioni di crypto assets utilizzando la tecnologia blockchain” e “chiavi crittografiche scaricabili per la ricezione e la spesa di crypto assets” ed anche “visori per la realtà virtuale” e “dispositivi per la proiezione di tastiere virtuali”.

– la classe 36 include le “transazioni concernenti crypto assets”;

– la classe 41 comprende “fornitura di visite guidate virtuali online”;

– la classe 42 riguarda “l’estrazione di crypto assets” e la “fornitura sistemi di computer virtuali attraverso il cloud”.

 

Alla luce di quanto sopra esposto è sempre consigliabile valutare l’opportunità di estendere la tutela dei propri marchi ai prodotti e/o servizi virtuali e connessi alla produzione di NFT e alla presenza nel metaverso, in modo da poter sfruttare con maggior serenità le opportunità offerte da questo nuovo mercato, evitando attività fraudolente da parte di terzi.

 

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