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Intelligenza artificiale e diritto d’autore: cosa cambia e come tutelarsi

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

Con l’approvazione della nuova Legge Quadro sull’Intelligenza Artificiale (Legge 132/2025 del 17 settembre 2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre del 2025) che entrerà in vigore il 10 ottobre 2025, l’Italia ha compiuto un passo importante per regolamentare l’uso dell’IA, soprattutto in ambito creativo.  

All’art. 1 relativo alla “Finalità e ambito di applicazione” viene chiarito che la legge “reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale.” 

Una delle novità più rilevanti riguarda la proprietà intellettuale: chi usa strumenti di IA per creare contenuti deve dimostrare di aver avuto un ruolo attivo e creativo nel processo. 

La legge chiarisce un punto fondamentale: l’intelligenza artificiale non può essere considerata autrice ma solo uno strumento. Solo le persone fisiche possono rivendicare il diritto d’autore, e solo se il contenuto prodotto con l’IA è frutto di una scelta creativa consapevole. 

La protezione scatta solo se l’autore umano dimostra di aver: guidato il processo creativo, selezionato ed impostato parametri specifici, rielaborato i risultati, impresso uno stile personale, integrato il contenuto in un’opera più ampia e originale. Questa distinzione è cruciale per evitare che contenuti generati automaticamente (senza intervento umano) possano godere di protezione legale, preservando il valore della creatività umana. 

Inoltre, la legge introduce il concetto di “opera dell’ingegno umano”, ampliando la definizione di “forma di espressione” per includere contenuti generati con strumenti di IA, purché siano frutto del lavoro intellettuale dell’autore. 

Questo riconoscimento consente agli autori di mantenere la titolarità dei diritti anche su opere ibride (umano + IA), a condizione che il contributo umano sia documentabile e sostanziale. 

Un altro punto chiave riguarda l’estrazione e riproduzione di dati (text & data mining) per l’addestramento dei modelli IA. La legge prevede, infatti, che l’estrazione è legittima solo se avviene tramite accesso autorizzato (licenze, abbonamenti, contenuti open). I dati protetti da copyright non possono essere utilizzati liberamente per addestrare modelli, a meno che il contratto d’uso lo consenta. Questo principio tutela i diritti degli autori e dei titolari dei contenuti, evitando l’uso improprio di materiale protetto per fini commerciali o tecnologici. 

  1. Modifica della Legge n.633 del 1941 (Legge sul diritto d’autore) 

La legge prevede al Capo IV specifiche “Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore”, introducendo le seguenti modifiche all’art.  1 della legge sul diritto d’autore (l.d.a.) e l’introduzione dopo l’art. 70-sexies del nuovo art. 70-septies. 

Art. 25-Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale 

    • Il testo del primo comma dell’art. 1 sarà modificato come segue: 

«Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore». 

    • Il nuovo articolo 70-septies dispone che: 

«1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater». 

Vengono introdotte poi al Capo V “Disposizioni Penali” una serie di modifiche al codice penale. 

Art. 26-Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali 

    • Aggiunta dopo l’art. 612-ter del nuovo art.  612-quater c.p.– Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale 

“Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a in-durre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della per-sona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate».  

    • All’art. 171 l.d.a. primo comma dopo la lettera a-bis) è inserita la nuova lettera a-ter)  riguardante la riproduzione/estrazione con AI di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche dati in violazione di art. 70-ter e 70-quater. Pertanto, la nuova formulazione dell’art. 171 l.d.a primo comma sarà la seguente: 

“Salvo quanto previsto dall’art. 171 bis e dall’art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: 

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa; 

a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli arti-coli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale. 

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all’estero;]  

f) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.”

2. Impatto per aziende e editori

Per adempiere alle nuove previsioni legislative, le imprese dovranno: 

    • mappare l’uso dell’IA nei processi creativi e di analisi, 
    • identificare le opere e i dati utilizzati, 
    • verificare la legittimità dell’accesso ai contenuti, 
    • adottare cautele contrattuali per evitare violazioni dei diritti d’autore. 

Per tutelare la propria opera e dimostrare che il contenuto generato con IA è davvero di propria creazione, suggeriamo di adottare le seguenti cautele: 

    • Conservare le fasi del processo creativo, per esempio salvando le istruzioni date all’IA (prompt, parametri, input); tenere traccia delle versioni intermedie del contenuto; documentare le modifiche manuali apportate dopo la generazione automatica. 
    • Utilizzare strumenti che registrano il workflow ( inclusa cronologia dei comandi, scelte stilistiche, interventi manuali). 
    • Inserire una dichiarazione di paternità quale per esempio: “Questo contenuto è stato realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la direzione creativa dell’autore.” 
    • Depositare l’opera in SIAE (per musica, testi, immagini). 

La documentazione sopra descritta può essere utile a diversi scopi: in caso di contestazioni sulla paternità dell’opera, per ottenere diritti economici (royalties, licenze), per proteggere il proprio lavoro da riproduzioni non autorizzate. 

3. Prospettive future e armonizzazione con l’AI Act europeo 

La legge italiana è una cornice normativa che sarà completata da decreti attuativi, regolamenti sulle sanzioni, direttive sulla privacy, norme per ambiti ad alto rischio (es. sanitario). 

È prevista anche l’armonizzazione con l’AI Act dell’UE, per garantire coerenza tra le normative nazionali ed europee in materia di proprietà intellettuale e IA. 

Nel frattempo, è importante per aziende e creativi prepararsi ad affrontare questi nuovi scenari con l’aiuto di professionisti esperti, che sappiano valorizzare l’apporto umano e tutelarne la creatività in modo efficace. 

 

© THINX Srl  – Ottobre 2025 

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