Quanta Proprietà intellettuale c’è nel package?

Autore: Ing. Antonio Di Bernardo

Per i non addetti ai lavori, il package di un prodotto può sembrare un oggetto necessario solo a contenere e proteggerne un altro. Chi lavora nel settore sa, invece, che dietro ogni contenitore c’è molto lavoro e, conseguentemente, molta proprietà industriale.

Prendiamo un package semplice: una scatola. Dietro ogni piega di una scatola c’è un progetto volto a garantire la protezione del contenuto, la facilità di chiusura o di apertura della scatola e tanto altro. Nelle confezioni per le bottiglie, il cartone è piegato per accogliere e mantenere ferme, durante il trasporto, due o più bottiglie. Pensiamo alle scatole degli hamburger che ogni fast food utilizza a centinaia: devono essere impilabili, occupare poco spazio ma rigide abbastanza per tutelare il panino all’interno.

Chi progetta nuove scatole per rispondere a nuove richieste del mercato spesso inventa nuove soluzioni degne di essere brevettate. E lo stesso vale per tutti gli altri tipi di packaging, dalle bottiglie per i profumi, alle lattine.

Negli ultimi anni l’andamento dei depositi di brevetti nella classe B65D, relativa ai packaging di prodotto ha avuto una crescita esponenziale, raggiungendo nel 2020 la cifra di 110.860 domande di brevetto. Il grafico mostra l’andamento dei depositi (i dati del 2021 e 2022 sono parziali poiché i brevetti restano normalmente segreti per 18 mesi).

Sappiamo però che spesso non basta realizzare un package solido e funzionale per trovare spazio sul mercato. Chi progetta nuovi package deve anche trovare soluzioni estetiche che rendano appetibile il prodotto al consumatore finale. Se è vero che l’abito non fa il monaco, è anche vero che l’abito dice tanto di chi lo indossa!

Così chi progetta un package deve stare attento agli elementi estetici che lo rendono unico ed attraente. Questi aspetti vengono protetti con il Design, altra forma di tutela della proprietà industriale.

La tutela del design può essere utile per proteggere una soluzione non tutelabile come brevetto. Spesso mi è capitato di aiutare clienti frustrati dal fatto di vedere i propri progetti copiati da terzi cui erano stati proposti. Il design può essere efficace in questi casi: si registra velocemente anche dopo che sia stato presentato sul mercato purché entro un anno dalla presentazione.

Il design si applica anche alle soluzioni estetiche apparentemente più semplici. Per fare un esempio, la banca dati DesignView indica che ad oggi sono in vita ben 883 design dell’unione Europea relativi a blister.

Se poi il package è particolarmente identificante, lo stesso può anche essere registrato come marchio tridimensionale; esatto, un marchio!

Dietro un package c’è tantissimo lavoro che si può e si deve proteggere, perché la proprietà industriale è un asset aziendale che va tutelato e valorizzato. I diritti di proprietà industriale non solo possono essere ceduti, trasferiti e dati in pegno, ma permettono alle aziende di accedere anche ai benefici fiscali previsti dalla normativa italiana.

 

Questo articolo è stato scritto per la rivista “Packaging International” di Editrice Zeus.

La Regina del Sole

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

Prosegue il nostro viaggio attraverso la storia delle invenzioni al femminile, parlando di energia solare ed in particolare di colei che, proprio per le sue ricerche in campo solare, si è guadagnata l’appellativo di “The Sun Queen” (“La Regina del Sole”): Maria Telkes (Budapest, 12.12.1900-1.12.1995).

Si tratta di una scienziata ed inventrice ungherese, trasferitasi poi negli USA negli anni 70, che lavorò attivamente sulle tecnologie relative all’energia solare e considerata tra gli ideatori dei sistemi di accumulo termico solare, ottenendo durante la sua carriera sino a 20 brevetti e vari premi internazionali, nonché nel 1952 il riconoscimento di prima donna ingegnere ed inventore e un posto nella National Inventors Hall of Fame con sede a Washinghton.

Tra le sue invenzioni più importanti, si ricorda un sistema di desalinizzazione dell’acqua a energia solare, utile per salvare la vita ad aviatori e marinai dispersi in mare e che effettivamente aiutò, durante la seconda guerra mondiale, a salvare molti soldati riuscendo ad ottenere acqua potabile in situazioni difficili.

In seguito collaborò con il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti alla realizzazione della prima abitazione completamente alimentata ad energia solare, la c.d. Carlisle Solar House.

La Telkes progettò e brevettò elettrodomestici e sistemi basati sull’effetto termoelettrico e sull’energia solare, al fine di migliorare la vita delle persone, soprattutto dei paesi più poveri e arretrati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vita di Maria Telkes fu dedicata allo studio dell’energia solare per risolvere le necessità fondamentali dell’uomo (avere a disposizione acqua potabile, calore, elettricità, luce in qualsiasi luogo e situazione), in maniera semplice ed immediata.

Si può certamente affermare che Maria Telkes aveva già capito decenni fa, la necessità di sviluppare energie alternative ai combustibili fossili.

Come si suol dire: “Le donne ne sanno una più del diavolo”

“Nel 2023 il WIPO (World Intellectual Property Organization) ha deciso di celebrare le donne di talento nel mondo. Rispondendo a questo invito, THINX pubblicherà storie di donne che hanno lasciato la loro impronta nella proprietà intellettuale e del loro ruolo come portatrici di innovazioni e creatività.”

© THINX Srl  – Marzo 2023

L’invenzione dei “Baci…Perugina”

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

Probabilmente tutti conoscono i “Baci® Perugina®” ma forse non tutti sanno la storia dell’invenzione del bacio forse più famoso di San Valentino (e della pubblicità).

L’idea fu di una donna imprenditrice, Luisa Spagnoli, conosciuta probabilmente ai più per la catena di negozi di abbigliamento che ancora oggi porta il suo nome.

L’attività imprenditoriale di Luisa Spagnoli inizia nei primi del ‘900 con una piccola azienda dolciaria nel centro storico di Perugia. Dalla creatività di Luisa Spagnoli nasce la caramella “Rossana” e i “Baci Perugina”.

Sembra che l’imprenditrice stesse cercando un sistema per recuperare i frammenti di nocciola e gli scarti di lavorazione di altri dolciumi. Pensò, dunque, di impastare gli avanzi di produzione con altro cioccolato e ne risultò un cioccolatino farcito con gianduia, granella di nocciola e ricoperto di cioccolato fondente dalla forma irregolare e che ricordava un pugno chiuso con una nocca più sporgente costituita da una nocciola intera. In considerazione della forma, inizialmente venne chiamato da Luisa Spagnoli, “Cazzotto”.

Il nome “Bacio” si deve all’amministratore delegato della Perugina e presidente della Buitoni, l’imprenditore Giovanni Buitoni, il quale ritenne che non fosse una buona idea proporre ai consumatori un cioccolatino chiamato “Cazzotto”.

Sembra che la tecnica di realizzazione della ricetta per Baci® Perugina® e il Fondente Luisa® che li ricopre sia mantenuta segreta.

Il nome “Baci® Perugina®” e l’immagine dei due innamorati  sono oggetto di registrazione come marchi da almeno il 1957 in Italia e all’estero.

Il packaging stesso dei “Baci® Perugina®” può considerarsi un caso di successo senza tempo. ll confezionamento nella tipica scatola blu con l’immagine di due innamorati fu opera di Federico Seneca, direttore artistico della Perugina negli anni venti, che si ispirò al quadro di Francesco Hayez “Il bacio”.

L’idea di rivestire i cioccolatini con bigliettini contenenti frasi d’amore (e poi di amicizia, di filosofia ecc.) di autori celebri è sempre opera di Federico Seneca che, leggenda vuole, si sia ispirato all’amore mai confessato tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni. Si racconta, infatti, che Luisa Spagnoli avesse una storia d’amore segreta con Giovanni Buitoni e avesse l’abitudine di scrivergli brevi messaggi, avvolgendoli ai cioccolatini che poi gli mandava.

Con il tempo i cartigli in cui sono presenti i messaggi sono stati scritti in varie lingue, divenendo veri e propri oggetto di culto e di collezionismo.

Per rendere omaggio alla creatività e all’audacia di Luisa Spagnoli concludo con una frase tratta proprio da uno dei cartigli che avvolgevano uno dei “Baci® Perugina®” e che ben rappresenta, a mio avviso, lo spirito imprenditoriale e innovativo: “Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto” (Thomas Jefferson).

“Nel 2023 il WIPO (World Intellectual Property Organization) ha deciso di celebrare le donne di talento nel mondo. Rispondendo a questo invito, THINX pubblicherà storie di donne che hanno lasciato la loro impronta nella proprietà intellettuale e del loro ruolo come portatrici di innovazioni e creatività.”

Baci Perugina” by Smeerch is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

© THINX Srl  – Febbraio 2023

Proprietà intellettuale e crescita dell’industria sportiva: “Come cogliere la palla al balzo!”

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

Si sono da poco spenti i riflettori sui campionati mondiali di calcio maschili e nel nuovo anno si disputerà in Australia e Nuova Zelanda la nona edizione dei campionati mondiali di calcio femminili dal 20 luglio al 20 agosto 2023.

Pur se la nascita del calcio femminile risale al periodo della prima guerra mondiale, solo negli ultimi anni sta ottenendo maggior visibilità e rilevanza anche in termini economici.

 

Il calcio e lo sport in generale ha subito negli ultimi anni una tale evoluzione tecnologica, economica e sociale da costituire un vero e proprio settore industriale. Infatti, nella società moderna, lo sport non solo si pratica e si segue come tifoso o appassionato, ma è fonte di guadagni e di lavoro a diversi livelli.

 

Una parte rilevante delle entrate dell’industria sportiva deriva certamente dall’efficiente protezione e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale relativi non solo ad eventi sportivi ma anche squadre e singoli atleti, sia da parte di soggetti privati che pubblici.

 

Una varietà diversificata di diritti di proprietà intellettuale trova applicazione nel settore sportivo. Di seguito una sintetica panoramica della possibile protezione ottenibile tramite la proprietà intellettuale.

 

Il marchio è certamente il titolo di proprietà industriale più conosciuto e diffuso e sfruttato nel settore sportivo. La protezione dei marchi è molto importante per tutti gli operatori. Ciò vale in particolare per gli atleti, le società sportive e le leghe nonché per i produttori di articoli sportivi, che possono tutti generare importanti ricavi derivanti da attività di licensing, merchandising e sponsorizzazione. Inoltre, la registrazione del marchio fornisce una forte protezione per combattere efficacemente le attività di contraffazione online e offline ed ora anche nel metaverso. Tutti i tipi di marchi possono avere grande rilevanza per l’industria dello sport: marchi tradizionali (marchi denominativi costituiti anche dal nome dell’atleta o della squadra o della manifestazione, marchi figurativi e misti, che possono essere di particolare importanza per le mascotte di eventi sportivi, le firme degli atleti, le loro movenze o modi di dire oppure la combinazione di delle iniziali con il numero di maglia,  i loghi delle società sportive o federazioni o nomi di manifestazioni ed eventi sportivi e così via) e i marchi non tradizionali (quali per esempio marchi 3D o marchi di posizione, relativi alla posizione di elementi grafici  su un dato prodotto). Con riferimento ai mondiali di calcio appena disputati, consultando la banca dati dell’EUIPO, emerge che almeno 36 giocatori sono titolari di uno o più marchi registrati a livello europeo, per esempio, solo per citarne alcuni, tra coloro che hanno disputato la finale ci sono Messi, Dybala, Mbappè e Benzema.

Il design è altresì un importante strumento di protezione nel settore sportivo, in quanto la forma gioca un ruolo chiave nel rendere un prodotto desiderabile. Si tratta di uno strumento importante per la tutela estetica di abbigliamento sportivo (ad esempio le scarpe e le magliette), articoli e attrezzature sportive, ambienti interni di palestre ma anche per tutelare alcuni tipi di prodotti associati a grandi eventi, come mascotte e trofei sportivi. La protezione del design può essere utilizzata inoltre per registrare caratteri specifici e elementi ornamentali associati a un dato evento sportivo.

In ambito sportivo è crescente l’utilizzo di tecnologia innovativa che può essere oggetto di protezione brevettuale. Per esempio un’attrezzatura per l’allenamento o per rendere più sicura e performante l’esperienza sportiva (per esempio caschi e dispositivi di protezione, occhiali ecc.) oppure apparecchiature per lo sport (ad esempio il VAR o la goal-line technology) o tessuti sportivi hi-tech. Si sta inoltre sviluppando un nuovo filone che lega sport e sostenibilità, per esempio attraverso tecnologie di recupero e trasformazione dei materiali e impianti di sfruttamento di fonti di energia alternativa.

 

Anche il brevetto per tutela delle varietà vegetali trova applicazione nello sport, per esempio nella selezione di tipologie particolari di manti erbosi per gli stadi con caratteristiche peculiari di resistenza, consistenza e apparenza.

 

Altra forma di tutela applicabile all’ambito sportivo è rappresentata dal know-how, per esempio per tutelare le informazioni e dati sportivi oppure nel caso di metodi di allenamento o trattamenti o altre informazioni non tutelabili con brevetto. Il segreto commerciale è di strategica importanza soprattutto in competizioni sportive ad alto livello di innovazione come la Formula Uno.

 

Infine, le norme del diritto d’autore offrono protezione a differenti aspetti dell’industria sportiva: le immagini di atleti; il contenuto audio-visivo degli eventi sportivi; protezione delle emittenti; protezione degli spettacoli sportivi e artistici (per esempio, il pattinaggio artistico, il nuovo sincronizzato, ginnastica artistica ecc.); protezione delle banche dati relative agli eventi sportivi (punteggi, classifiche, ecc.); videogames; applicazioni software; metodi di allenamento ed esercizi tramite guide, video-tutorial ecc.

 

Secondo l’analisi di GlobeNewswire, il settore sportivo ha superato i 440 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede il raggiungimento di 600 miliardi di fatturato entro il 2025 con una crescita annua vicina al 10%. Inoltre, le sponsorizzazioni e gli investimenti privati a supporto delle realtà sportive (caratterizzate da forte innovazione, sviluppo tecnologico ed intrattenimento) risultano essere in aumento, grazie allo sviluppo in particolare del settore virtuale e digitale e in considerazione di grandi eventi previsti nei prossimi anni.

 

Nel caso del business sportivo, dunque, dalla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dal loro sfruttamento strategico, potranno trarne beneficio tutti i soggetti privati e pubblici operanti nel settore. Come si suol dire: occorre saper “cogliere la palla al balzo!

 

© THINX Srl  – Gennaio 2023

EUIPO – Voucher 2023 Ideas Powered SME Fund

Il fondo per le PMI dell’iniziativa Ideas Powered for Business SME fund volto ad aiutare le piccole e medie imprese con sede nell’Unione europea ad avvalersi dei propri diritti di proprietà intellettuale (IP) è stato rifinanziato.

È possibile presentare domanda dal 23 gennaio 2023 al 15 dicembre 2023. Le sovvenzioni sono disponibili in base al principio del «primo arrivato, primo servito», fino a quando non saranno stati utilizzati tutti i fondi disponibili.

Il nuovo regime offre sostegno finanziario sotto forma di rimborsi per:

  • le domande di marchi e di disegni e modelli, fino a un importo massimo di 1.000 EUR per ciascuna impresa, a livello nazionale, regionale (Benelux) e a livello UE tramite l’EUIPO – VOUCHER 2;
  • le domande di brevetto a livello nazionale – VOUCHER 3.
  • Varietà vegetaliVOUCHER 4

Il fondo aprirà con il Voucher 2 (finanziamento marchi e disegni mentre le procedure per il Voucher 3 (brevetti) e il Voucher 4 (varietà vegetali) sono in fase di finalizzazione. Complessivamente i 3 voucher consentiranno alle piccole e medie imprese un risparmio fino a 2.725 euro sugli investimenti in proprietà industriale.

Per quanto riguarda il VOUCHER 2 (marchi e design), il Fondo prevede il rimborso parziale delle tasse relative alle seguenti attività:

  • rimborso del 75% sulle tasse per le domande di marchi e/o di disegni o modelli, sulle tasse per le classi aggiuntive e sulle tasse per l’esame, la registrazione, la pubblicazione e il differimento della pubblicazione a livello di UE;
  • rimborso del 75% sulle tasse per le domande di marchi e/o di disegni e modelli, sulle tasse per le classi aggiuntive e sulle tasse per l’esame, la registrazione, la pubblicazione e il differimento della pubblicazione a livello nazionale e regionale;
  • rimborso del 50% sulle tasse di base per le domande di marchi e/o di disegni o modelli, sulle tasse di designazione e sulle tasse di designazione successiva al di fuori dell’UE. Si tratta dei marchi, disegni o modelli internazionali che utilizzano i sistemi amministrati dall’OMPI. Sono escluse le tasse di designazione dei paesi UE, così come le tasse di gestione addebitate dall’ufficio di origine;

La procedura da seguire si articola nelle fasi seguenti:

  1. Va compilato e inviato online il modulo di domanda con la documentazione richiesta per dimostrare che la l’azienda sia una PMI. In caso di esito positivo, verrà emessa dall’EUIPO una decisione di sovvenzione firmata dall’Ufficio e i voucher richiesti;
  2. Va presentata la domanda ed effettuato il pagamento per il marchio e/o il disegno o modello e/o brevetto;
  3. Infine, una volta pagati i servizi, è possibile presentare la domanda di rimborso, attivando i voucher. In seguito all’approvazione delle informazioni e della documentazione trasmesse, il pagamento sarà effettuato entro un mese direttamente sul conto corrente del beneficiario.

I voucher vanno utilizzati entro 4 mesi dal ricevimento della notifica di concessione della sovvenzione (periodo di validità, prorogabile – se necessario – di altri due mesi). Una volta attivati i voucher, inizia a decorrere il cd. periodo di attivazione, durante il quale è possibile effettuare ulteriori attività e ulteriori richieste di rimborso.

 

Per informazioni ed assistenza: D.ssa Giovanna Del Bene – g.delbene@thinx.expert

 

Thinx about it!

 

 

© THINX Srl  – Gennaio 2023

 

Nuova classificazione di Nizza: I marchi di beni virtuali nel metaverso e connessi ad NFT finalmente tutelabili

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la 12a edizione della Classificazione di Nizza.

Si tratta di un sistema riconosciuto a livello internazionale, istituito a seguito della Conferenza di Nizza del 1957, riveduto a Stoccolma nel 1967 e a Ginevra nel 1977, e modificato nel 1979 che viene adottato ai fini della classificazione dei prodotti e servizi per le domande di registrazione di marchio.  Attualmente la Classificazione di Nizza è composta da 45 classi (34 classi di prodotti e 11 classi di servizi). Ogni classe contiene un elenco di termini che definiscono l’ambito di tutela dei prodotti o servizi che si intendono proteggere attraverso la registrazione del marchio.

Con cadenza annuale il Comitato degli Esperti sulla Classificazione di Nizza procede all’aggiornamento della classificazione stessa, in base alle esigenze di mercato e degli utenti.

A tal riguardo la 12a edizione era particolarmente attesa dai professionisti e dai titolari di marchi, in quanto introduce importanti novità in merito alla modalità di tutela dei marchi nel metaverso con riferimento ai beni virtuali e all’utilizzo di NFT, sinora non espressamente previsti dalla Classificazione di Nizza.

Gli NFT (acronimo di Non-Fungible Token, in italiano “gettone non riproducibile”) sono certificati registrati su blockchain, che rappresentano l’atto di proprietà e l’attestazione di autenticità ed unicità di un bene digitale (non sono dunque intercambiabili).

ll termine METAVERSO è nato nel romanzo di fantascienza di Neal Stephenson Snow Crash del 1992 come combinazione dei termini “meta” (dalla “Metafisica” di Aristotele) e “universo”. Negli ultimi anni si è assistito ad un forte sviluppo del metaverso grazie all’avanzamento della tecnologia della realtà virtuale e molte società, come Microsoft e Facebook, stanno investendo in questo mercato parallelo. Il metaverso è una realtà virtuale proiettata nella rete e condivisa simultaneamente da diverse persone. Si tratta di spazi tridimensionali condivisi (perciò non sono di proprietà delle aziende) dove gli utenti si muovono liberamente (con la propria identità o utilizzando degli avatar), svolgendo attività sociali e commerciali. L’accesso al metaverso avviene tramite registrazione su una piattaforma informatica a cui si può accedere semplicemente tramite computer e la connessione a internet. Per migliorare l’esperienza è consigliato l’utilizzo di visori o dispositivi per la realtà aumentata. Gli acquisti possono essere sia reali che virtuali (tramite crypto assets).

Questa nuova realtà digitale si è rivelata un’opportunità per i maggiori brand e per le aziende in generale, tanto che si è assistito ad un crescente numero di domande di marchio che contengono termini relativi al metaverso, a beni virtuali e token non fungibili (NFT). Ciò ha reso necessario l’intervento degli Uffici marchi per fornire indicazioni agli utenti in merito alla classificazione di questa nuova tipologia di termini.

 

In particolare, nei mesi scorsi l’EUIPO (Ufficio della Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea) e l’USPTO (Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti) hanno fornito alcune indicazioni ai fini della classificazione dei predetti termini in attesa dell’entrata in vigore della nuova edizione della Classificazione di Nizza.

 

Secondo l’approccio dell’EUIPO:

 

  • I prodotti virtuali rientrano nella Classe 9 perché sono trattati come contenuti digitali o immagini. Tuttavia, mancando di per sé di chiarezza e precisione, il termine prodotti virtuali deve essere ulteriormente specificato chiarendo il contenuto al quale detti prodotti virtuali si riferiscono (ad esempio prodotti virtuali scaricabili, ovvero abbigliamento virtuale).
  • Il termine NFT è da considerarsi “nuovo” e per l’Ufficio, il termine token non fungibili di per sé non è accettabile. Gli NFT sono trattati come certificati digitali unici registrati in una blockchain, che autenticano gli elementi digitali pur restandone distinti e sarà necessario indicare il tipo di elemento digitale che gli NFT autenticano.
    • I servizi relativi a prodotti virtuali e NFT saranno classificati in linea con i principi consolidati di classificazione per i servizi.

L’USPTO ha fornito le seguenti indicazioni in relazione all’identificazione dei prodotti e servizi virtuali nelle relative classi:

 

Classe 9: prodotti virtuali scaricabili, ovvero programmi per computer contenenti calzature, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori da utilizzare online in mondi virtuali online.

Classe 35: servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori da utilizzare online in mondi virtuali online; Servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale, ovvero calzature, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori per l’uso on-line in mondi virtuali on-line.

Classe 41: servizi di intrattenimento, ovvero calzature virtuali non scaricabili on-line, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori da utilizzare in ambienti virtuali creati per scopi di intrattenimento.

Di seguito alcune delle novità introdotte con la 12a edizione della Classificazione di Nizza:

 

– la classe 9 incorpora il termine “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT)”, nonché “software per computer scaricabile per la gestione delle transazioni di crypto assets utilizzando la tecnologia blockchain” e “chiavi crittografiche scaricabili per la ricezione e la spesa di crypto assets” ed anche “visori per la realtà virtuale” e “dispositivi per la proiezione di tastiere virtuali”.

– la classe 36 include le “transazioni concernenti crypto assets”;

– la classe 41 comprende “fornitura di visite guidate virtuali online”;

– la classe 42 riguarda “l’estrazione di crypto assets” e la “fornitura sistemi di computer virtuali attraverso il cloud”.

 

Alla luce di quanto sopra esposto è sempre consigliabile valutare l’opportunità di estendere la tutela dei propri marchi ai prodotti e/o servizi virtuali e connessi alla produzione di NFT e alla presenza nel metaverso, in modo da poter sfruttare con maggior serenità le opportunità offerte da questo nuovo mercato, evitando attività fraudolente da parte di terzi.

 

© THINX Srl  – Gennaio 2023

Dal 29 dicembre 2022 nuove regole riguardanti il procedimento di nullità e decadenza marchi in Italia

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

In data 29 novembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento attuativo del Decreto del 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante modifiche al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33,  di  attuazione  del  Codice della Proprietà Industriale adottato con Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi davanti all’UIBM.

Le procedure amministrative per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi d’impresa nazionali sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 che, recependo la Direttiva Europea 2015/2436 del 16 dicembre 2015 ha inserito nel Capo IV del Codice della Proprietà industriale la sezione II-bis, rubricata “Decadenza e nullità dei marchi di impresa registrati” e costituita dagli articoli 184-bis e seguenti. Tuttavia, si era in attesa delle norme attuative per rendere operative le procedure di decadenza e nullità a livello amministrativo, fatta salva la proponibilità delle azioni davanti alla autorità giudiziaria.

In particolare il decreto stabilisce che i soggetti legittimati ai sensi dell’art. 184-ter del Codice di Proprietà Industriale possono presentare istanza all’Ufficio italiano brevetti e marchi per l’accertamento della nullità, della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d’impresa registrato in corso di validità.

ll regolamento entrerà in vigore il 29 dicembre 2022.

 

Soggetti legittimati

Sono legittimati a presentare un’istanza di decadenza o di nullità:

a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell’articolo 184 bis, qualunque interessato;

b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 184 bis, il titolare di un marchio d’impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un’indicazione geografica protetta;

c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell’articolo 184 bis, il titolare di marchio d’impresa interessato.

 

Motivi su cui si basa l’istanza di decadenza o di nullità

Secondo l’art. 184bis comma 2 C.P.I., la decadenza può essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4 (se il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva) , 14, comma 2, lettera a) (per sopravvenuta decettività o ingannevolezza del marchio) e 24 (per mancato uso).

In base all’art. 184bis comma 3 C.P.I., la nullità del marchio può essere chiesta per i seguenti motivi:

a) il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti per la registrazione di cui agli articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d);

b) il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell’esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f);

c) la domanda di registrazione del marchio d’impresa è stata presentata dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

 

Contenuti dell’istanza

L’istanza deve contenere:

a) l’identificazione dell’istante e del suo eventuale rappresentante mediante l’indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva, nazionalità e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o dell’ente istante, di uno o più recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e l’elezione di domicilio;

b) l’identificazione della registrazione nazionale o internazionale estesa all’Italia contro cui viene proposta l’istanza, mediante l’indicazione:

1) del titolare, della rappresentazione del marchio, del numero, data di deposito e di eventuale priorità e data di registrazione;

2) dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative le classi, nei confronti dei quali è proposta l’istanza;

c) i motivi su cui si basa l’istanza di decadenza o di nullità;

d) la firma dell’istante o del suo rappresentante.

Nel caso si fondi su un marchio o diritto anteriore l’istanza deve, inoltre, contenere:

a) nel caso di marchi anteriori registrati:

1) l’indicazione che si tratta di un marchio nazionale, dell’Unione europea o internazionale che designa l’Italia, la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di deposito della domanda e di eventuale priorità o preesistenza e di registrazione;

2) se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;

b) nel caso di marchi notoriamente conosciuti la rappresentazione del marchio e l’indicazione dell’estensione geografica di tale notorietà;

c) nel caso di marchi depositati da un agente senza il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare:

1) per i marchi registrati, le indicazioni previste alla lettera a);

2) per i marchi non registrati, la rappresentazione e l’indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto;

d) nel caso dei diritti di cui all’articolo 14, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies), del Codice:

1) l’indicazione della natura del diritto protetto, precisando se si tratti di denominazione d’origine, indicazione geografica, menzione tradizionale per i vini, specialità tradizionale garantita, denominazione di varietà vegetale registrata;

2) la rappresentazione del segno, il numero e la data di presentazione della domanda o registrazione o, in mancanza, la data di decorrenza della protezione;

3) l’indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto (Italia o Unione europea) ed i riferimenti normativi o convenzionali su cui si basa il diritto alla protezione.

All’istanza deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di deposito.

 

Iter procedurale

Verificato l’avvenuto pagamento del diritto di deposito dell’istanza, l’Ufficio procede all’esame della ricevibilità ed ammissibilità dell’istanza.

L’Ufficio, dopo le verifiche, comunica alle parti l’avvio del procedimento, trasmettendo loro l’istanza di decadenza o nullità e avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti.

In assenza di accordo l’Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni e per l’eventuale istanza di prova d’uso.

Decorso il termine assegnato:

a) se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l’eventuale richiesta di prova d’uso, l’Ufficio le trasmette all’istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare. Alla scadenza del termine concesso, l’Ufficio assegna al titolare del marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. La richiesta di prova dell’uso del marchio anteriore è sempre soggetta alla verifica di ammissibilità;

b) se il titolare del marchio non presenta deduzioni, l’Ufficio procede alla decisione.

 

Richiesta di prova d’uso

Secondo quanto stabilito dall’art. 184quinquies Codice della proprietà industriale, comma 1, nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d’impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi dell’articolo 184 bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d’impresa posteriore, il titolare del marchio d’impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d’impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell’articolo 24 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni.

Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d’impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d’impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare del marchio d’impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.

Se il marchio d’impresa anteriore è stato usato conformemente all’articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

Le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui il marchio d’impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l’uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

Nei procedimenti di decadenza per non uso del marchio ai sensi dell’art. 24 del Codice, se il titolare del marchio contestato non fornisce la prova dell’uso entro il termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l’Ufficio accoglie l’istanza.

Nei procedimenti di per la dichiarazione di nullità basati su marchi anteriori, se l’istante non fornisce la prova dell’uso entro il termine fissato assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l’Ufficio respinge l’istanza.

 

Decisione e spese

Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza saranno decise secondo il criterio cronologico di deposito dell’istanza.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette la decisione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell’istanza, salvi i periodi di sospensione.

Secondo l’Art. 184quater comma 5 C.P.I., Al termine del procedimento di decadenza o nullità, l’Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 184 bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi dà comunicazione della decisione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Con la decisione, l’Ufficio provvede sulle spese conformemente all’art. 184quater comma 6 C.P.I. ivi incluse, entro il limite di Euro 600,00, le spese di rappresentanza professionale.

La decisione è comunicata alle parti e sono pubbliche.

In base all’art. 184quater C.P.I., i provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio sono annotati nel registro.

 

© THINX Srl  – Dicembre 2022

Contributi per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 novembre 2022, n. 269, il decreto direttoriale 3 ottobre 2022 che rende operativa l’agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione. A partire dal 22 novembre sino al 22 dicembre sarà possibile presentare le domande per richiedere gli incentivi previsti dal Bando Marchi Collettivi 2022, per il quale sono state stanziate risorse pari a circa 2,5 milioni di euro. Soggetto gestore della misura è Unioncamere.

 

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Il Bando si rivolge a:

  • Associazioni rappresentative delle categorie produttive
  • consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128
  • altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

I soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità devono essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione già registrato ovvero essere in possesso di idoneo titolo per l’uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato.

I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: a) avere sede legale in Italia; b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361; c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; d) non avere assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1; e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell’art. 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni); f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili; g) essere iscritti al registro delle imprese, ove applicabile; h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell’antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile.

 

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE E DURATA DEL PROGETTO

Le agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione.

Il progetto deve prevedere, a pena di inammissibilità, la realizzazione di almeno due delle seguenti iniziative finalizzate alla promozione del marchio:

  1. Fiere e saloni internazionali. Si intendono ricomprese anche fiere e saloni internazionali svolti in modalità «virtuale» su piattaforme digitali;
  2. Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali. Si intendono ricompresi anche eventi di intrattenimento/informazione come serate a tema, degustazioni, ecc. che si svolgano in location diverse dagli spazi fieristici ma in concomitanza dello svolgimento della fiera;
  3. Incontri bilaterali con associazioni estere. Si intendono ricompresi anche incontri che abbiano luogo in Italia o all’estero, oppure su piattaforme digitali, non necessariamente legati a fiere e saloni;
  4. Seminari in Italia con operatori esteri e all’estero. Si intendono ricompresi anche seminari di natura divulgativa aperti ad imprese e consumatori svolti anche su piattaforme digitali;
  5. Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line. Si intendono ricomprese anche campagne pubblicitarie su stampa estera e on-line, corner presso punti vendita GDO esteri, ecc.
  6. Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

Il progetto deve essere concluso entro dieci mesi dalla notifica di concessione dell’agevolazione.

 

TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI ED ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni comprovate da titoli di spesa emessi a far data dal 1° luglio 2022.

L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili.

L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti. È possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.

L’agevolazione non sarà erogata se il soggetto beneficiario non avrà sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell’agevolazione

Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.

MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE

Come sopra riportato, il bando prevede per i soggetti beneficiari l’obbligo di titolarità di un marchio collettivo o di certificazione già registrato. A tal riguardo, i marchi collettivi e di certificazione sono titoli importanti per la tutela e la valorizzazione dell’eccellenza italiana nel mondo. Rappresentano, inoltre, una leva competitiva rilevante soprattutto per il settore manifatturiero e per il settore agroalimentare e vitivinicolo italiano.

Riportiamo di seguito una sintetica descrizione delle due tipologie di marchi.

Marchi Collettivi

I marchi collettivi sono disciplinati dall’art. 11 C.P.I. Si tratta di un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico (c.d. “Disciplinare”), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio collettivo. Il Disciplinare deve contenere gli standard qualitativi previsti ed i relativi controlli, nonché l’indicazione del soggetto deputato al controllo stesso.

I marchi collettivi sono marchi destinati ad essere utilizzati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare che, generalmente, non lo utilizza. Il titolare può essere qualunque soggetto che svolga la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. In particolare, sono legittimati a chiedere la registrazione di un marchio collettivo italiano le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria (compresi i consorzi) di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi e commercianti. Non possono invece registrare un marchio collettivo le società di capitali.

Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Tuttavia, chiunque operi nella zona di riferimento potrà utilizzare la stessa denominazione geografica purché la utilizzi in modo conforme alla correttezza professionale.

 

I Marchi di Garanzia o Certificazione

I marchi di garanzia o certificazione sono un nuovo tipo di marchi disciplinati dall’art. 11 bis C.P.I. e il cui scopo è certificare determinate caratteristiche/qualità dei prodotti e dei servizi, secondo un regolamento specifico (c.d. “Regolamento d’uso”). Il Regolamento d’uso deve chiaramente identificare le caratteristiche dei prodotti/servizi da certificare e deve essere completo delle informazioni circa i controlli e le relative sanzioni deve essere depositato insieme alla domanda di marchio.

Un marchio di garanzia o certificazione italiano può essere usato anche per certificare l’origine geografica di prodotti e servizi. Diversamente, il Marchio di Certificazione Europeo non lo consente e il divieto riguarda sia il segno sia il regolamento d’uso.

A differenza del marchio collettivo, il titolare del marchio di certificazione può essere una persona fisica o giuridica, un’istituzione o autorità e organismi di diritto pubblico, ma non può gestire un’attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato. Il titolare di un marchio di certificazione ha l’obbligo di rispettare il principio di neutralità: può certificare i prodotti e i servizi che altri usano nelle rispettive attività, ma non può certificare i propri prodotti e servizi e utilizzare la certificazione egli stesso.

 

© THINX Srl  – novembre 2022

 

Nascita del tribunale unificato dei brevetti: il diritto di opt-out

Milano, 9 novembre 2022

 

È nato il tribunale unificato dei brevetti (UPC – Unified Patent Court) e questo evento avrà effetti sui vostri titoli europei – domande di brevetto e brevetti concessi.

 

L’accordo sul tribunale unificato dei brevetti

L’accordo sul tribunale unificato dei brevetti (UPCA – Unified Patent Court Agreement) entrerà definitivamente in forza all’inizio del prossimo anno, molto probabilmente a partire dal 1° aprile 2023. Questo evento avrà un’importante ricaduta non solo sui futuri brevetti europei, ma anche sui brevetti europei già concessi e sulle domande di brevetto europeo in fase di esame.

Infatti, l’UPCA prevede che l’UPC abbia giurisdizione su brevetti europei già concessi e convalidati, così come sulle domande di brevetto europeo in fase di esame. In altre parole, l’UPC gestirà i contenziosi riguardanti tali titoli europei, e le decisioni emesse dall’UPC avranno effetto diretto nei 17 paesi aderenti all’UPCA[1].

Questo, da un lato, ha l’indubbio beneficio di consentire di azionare o invalidare un brevetto in una singola istanza in più paesi con una procedura che è stata progettata per essere affidabile e veloce poiché una decisone di primo grado è prevista entro un anno dall’inizio del contenzioso.

Dall’altro lato, questa procedura . A questo si aggiunga che, mentre in Italia è possibile discutere di validità e contraffazione di un brevetto in una stessa causa, in taluni casi l’UPC può prevedere un sistema biforcato, in cui azione di nullità e contraffazione sono discusse di fronte a due sedi differenti.

 

L’opt-out

Durante un periodo transitorio di introduzione del nuovo sistema, è prevista la possibilità di esercitare il diritto di esclusione dalla giurisdizione dell’UPC, anche noto con il nome di diritto di opt-out [2].

Un brevetto europeo sottoposto a opt-out potrà essere oggetto di contenzioso solo presso le corti nazionali in cui il brevetto europeo è stato convalidato. Quindi, il brevetto europeo, o meglio le sue frazioni nazionali, dovranno essere azionate o attaccate stato per stato, con esiti indipendenti tra loro, secondo la prassi attuale.

Infine, l’opt-out si applica al brevetto europeo per tutta la sua durata, a meno che il titolare non decida di rinunciarvi e rimettersi alla giurisdizione dell’UPC. Questa rinuncia potrà essere fatta in un qualsiasi momento, a meno che il brevetto europeo non sia oggetto di contenzioso in una causa a livello nazionale. La rinuncia al diritto di opt-out avrà poi natura definitiva.

 

Strategia di opt-out

Vi sono diversi fattori da considerare nel valutare quale sia la migliore strategia da adottare rispetto alla giurisdizione a cui sottomettere i propri titoli brevettuali europei.

In generale, i fattori principali sono valutazioni di carattere economico quali, a titolo di esempio, la capacità di sostenere i costi di una o più azioni legali centralizzate, contro la capacità di sostenere varie azioni legali in più stati membri, la rilevanza del titolo brevettuale rispetto al mercato (al mercato europeo complessivo e/o al mercato di singoli stati membri), il numero di stati membri in cui il titolo brevettuale ha o avrà effetto, e così via.

Naturalmente, siamo a vostra disposizione per affiancarvi nell’elaborare la strategia di opt-out più adatta alle vostre esigenze.

A ogni modo, è importante che i titolari di brevetti europei e di domande di brevetto europeo valutino con sufficiente anticipo se avvalersi del diritto di opt-out ed effettuare la corrispondente richiesta in modo corretto il prima possibile, qualora si decida per questa opzione.

Infatti, i titoli europei saranno vincolati alla giurisdizione dell’UPC se, per esempio, un concorrente dovesse avviare un’azione di nullità presso l’UPC prima che l’opt-out sia registrato.

Per tale motivo, è previsto un cosiddetto sunrise period – che si prevede abbia inizio a gennaio 2023 – che permetterà di esercitare il diritto di opt-out anche prima dell’avvio delle attività dell’UPC.

 

Richiesta di opt-out

Per effettuare la richiesta di opt-out, sono necessarie le informazioni indicate di seguito:

  1. numero di pubblicazione del titolo brevettuale europeo,
  2. nel caso di un brevetto europeo, i paesi in cui è stato convalidato,
  3. nome/ragione sociale del/dei richiedente/proprietario effettivo/i (per ciascun paese di convalida),
  4. indirizzo del/dei richiedente/proprietario effettivo/i (per ciascun paese di convalida), e
  5. informazioni di contatto del/dei richiedente/proprietario (e-mail).

È fondamentale che le informazioni riguardanti il numero di pubblicazione e il nome del/dei richiedente/proprietario effettivo/i siano corrette. Infatti, una richiesta di opt-out che riporti dati errati non sarà ritenuta valida e potrà essere contestata con successo da parte di terzi.

I consulenti di Thinx sono a vostra disposizione per assistervi nella presentazione di richieste di opt-out per tutti i titoli europei per i quali vorrete esercitare tale diritto.

Aggiornamento: In base alla notifica pubblicata dall’UPC (Adjustment of the timeline – Start of the Sunrise Period on 1 March 2023 | Unified Patent Court (unified-patent-court.org) l’entrata in vigore dell’UPCA è posticipata al 1 Giugno 2023 e, di conseguenza, il sunrise period inizierà a partire dal 1 Marzo 2023.

 

[1]Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Italia (IT), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Paese Bassi (NL), Portogallo (PT), Svezia (SE) e Slovenia (SI).

[2]Art.83 dell’UPCA

 

Autori:

Giancarlo Belloni

Filippo Caruti

Antonio Di Bernardo

Silvia Mati

 

 

© THINX Srl  – novembre 2022

Crisi Ucraina – misura di sostegno alle imprese esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia

Per aiutare le imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Russia e/o Bielorussia duramente colpite dal protrarsi della crisi ucraina, SIMEST ha messo a disposizione una serie di misure. Tra le spese ammissibili, vi sono quelle sostenute per registrazione di marchi, brevetti, ecc. in mercati esteri alternativi.

Si tratta di un finanziamento a tasso agevolato con co-finanziamento a fondo perduto dedicato alla PMI e Mid Cap italiane, costituite in forma di società di capitali, che:

  • abbiano depositato presso il Registro imprese almeno tre bilanci relativi a tre esercizi completi
  • abbiano un fatturato export medio nel triennio 2019-2021 derivante da esportazioni dirette verso Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia pari ad almeno il 20% rispetto al fatturato totale del triennio, come dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF
  • abbiano riscontrato un calo del fatturato dalle tre aree che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% del fatturato medio realizzato verso le tre geografie nel precedente triennio

Le spese ammissibili e finanziabili (fermo restando quanto previsto relativamente al periodo in cui le spese devono essere effettuate e quello in cui devono essere realizzate le relative attività) sono quelle elencate di seguito:

  1. spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui: o acquisto di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti o tecnologie hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento o riconversione di tecnologie esistenti;
  2. spese per la realizzazione di una nuova struttura commerciale, anche temporanea, o per il potenziamento di una struttura esistente in un Paese estero alternativo a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia. Per struttura commerciale si intende: un ufficio, un negozio, un corner, uno showroom. È considerata ammissibile la struttura affittata/acquistata/potenziata nel Periodo di Realizzazione;
  3. spese per consulenze e studi volti all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;
  4. spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero finalizzati all’individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;
  5. spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc., in mercati esteri individuati alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia;
  6. spese per la consulenza finalizzata alla presentazione della Domanda di Intervento Agevolativo e alle asseverazioni rese dal Revisore dei conti, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell’importo deliberato. L’Intervento Agevolativo può coprire fino al 100% dell’importo delle spese ammissibili.

Le richieste di finanziamento potranno essere presentate fino alle ore 18:00 del 31 OTTOBRE 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Per maggiori informazioni: https://www.simest.it/finanziamenti-ucraina/sostegno-alle-imprese-italiane-esportatrici-in-ucraina-federazione-russa-o-bielorussia 

 

© THINX Srl  – ottobre 2022