Antonio Di Bernardo and Silvia Mati are “Recommended IP – Patent Agents & Attorneys” by Who’s Who Legal 2023

We are proud to share that Antonio Di Bernardo, THINX founder, and Silvia Mati, European Patent Attorney, are both “Recommended IP – Patent Agents & Attorneys” by Who’s Who Legal which every year identifies the foremost legal practitioners and consulting experts in business law.

About Mr. Di Bernardo, WWL says: “Antonio Di Bernardo impresses market sources with his top-notch advice on complex patent transactions in the telecommunications sector””.

About Mrs. Mati, WWL says: “Silvia Mati earns high praise from peers and clients alike for her unique ability  to easily understand complex concepts and ability to lead her clients to their targets

Congrats!

Antonio Di Bernardo – Thinx S.r.l. – Experts – Lexology

Silvia Mati – Thinx S.r.l. – Experts – Lexology

 

 

Bandi MIMIT 2023 marchi, brevetti e design, 32 milioni di euro di contributi a fondo perduto

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

 

In data 4 agosto 2023 sono stati pubblicati i nuovi bandi per il sostegno alle PMI che investono in progetti di valorizzazione della proprietà industriale.

Le domande di contributo (fino ad esaurimento fondi) potranno essere presentate a partire:

 

dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+

dal 7 novembre 2023 per Disegni+

dal 21 novembre 2023 per Marchi +

 

In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 16 giugno 2023 sono stati messi a disposizione per l’anno 2023 nel complesso 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+

Di seguito, ricapitoliamo le caratteristiche principali delle singole misure.

 

BREVETTI+

 

I beneficiari sono tutte le MPMI anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/2022.

b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/21 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/2021, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto. Non si applica alle imprese escluse dagli aiuti de minimis.

 

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.  Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi:

  1. Progettazione, industrializzazione e ingegnerizzazione;
  2. Organizzazione e sviluppo;
  3. Trasferimento tecnologico.

 

È prevista la concessione di un’agevolazione a fondo perduto, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di euro 140.000. Tale agevolazione non può essere superiore all’ 80% dei costi ammissibili.

 

DISEGNI+

I beneficiari sono le MPMI con sede in Italia titolari del disegno o modello oggetto del progetto di valorizzazione e registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia.

Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità. Possono essere agevolati progetti di valorizzazione di un disegno/modello o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo.

Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di euro 60.000 e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di spesa. Non si applica alle imprese escluse dagli aiuti de minimis. Può essere agevolata soltanto una domanda per impresa.

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:

MARCHI+

I beneficiari sono le MPMI regolarmente costituite e iscritte al Registro imprese, attive con sede legale e operativa in Italia, titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione.

Le spese ammissibili riguardano: a. la progettazione del nuovo marchio (elaborazione della rappresentazione del marchio); b. l’assistenza per il deposito; c. le ricerche di anteriorità; d. l’assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi; e. versamento delle tasse deposito presso UIBM, EUIPO/OMPI.

Ai fini dell’ammissibilità tutte le spese devono essere sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione e comunque dopo il 1° gennaio 2020.

Il presente bando si applica con le limitazioni previste dalla disciplina comunitaria nel regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo al de minimis. Non è dunque cumulabile con il Voucher EUIPO (Fondo SME 2023).

Le tipologie di interventi ammessi e l’agevolazione sono così suddivisi:

Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici. Il requisito d’accesso è aver ottenuto la registrazione, presso l’EUIPO, del marchio dell’Unione Europea oggetto della domanda di agevolazione depositata a partire dal 1° gennaio 2020 e pagamento delle Tasse di deposito. Le agevolazioni sono concesse nella misura del 80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione di servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna voce:

Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI attraverso l’acquisto di servizi specialistici. Requisiti per l’accesso sono:

– deposito domanda di registrazione presso OMPI a partire dal 1° gennaio 2020, pubblicata sul registro internazionale (Madrid monitor), di un marchio registrato o per il quale è stata depositata una domanda di registrazione a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione Europea registrato presso EUIPO e pagamento delle tasse di deposito;

– deposito domanda di designazione successiva, di un marchio registrato presso OMPI dopo il 1°gennaio 2020 e pagamento delle tasse di registrazione.

 

Le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione di servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna voce:

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di Euro 25.000,00.

 

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© THINX Srl  – settembre 2023

 

 

 

Barbie, oltre alla bambola c’è di più: la proprietà intellettuale!

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

“Puoi essere tutto ciò che desideri” è il motto di Barbie dal 2016, ripetuto più volte anche nel film di Greta Gerwig che sta sbancando i botteghini in queste settimane e che ha fatto esplodere la Barbie-mania in tutto il mondo.

Il successo di questa iconica bambola (e dell’attuale film) non è casuale o semplicemente dovuto ad una operazione ben riuscita di marketing, ma è stato diligentemente costruito negli anni dalla Mattel attraverso una attenta strategia sia di comunicazione (Barbie è stato il primo giocattolo ad avere una strategia di mercato basata sulla comunicazione di massa attraverso la pubblicità televisiva) sia di tutela e di sfruttamento dei propri diritti di Proprietà Intellettuale (marchi, brevetti, designs, know-how, diritto d’autore).

Barbie nasce nel 1959 in America da un’idea di Ruth Hadler, moglie del co-fondatore della Mattel, la quale osservando la figlia Barbara (da cui il nome della bambola) giocare con le bambole attribuendo loro ruoli da adulta, intuisce che le bambine avevano bisogno di un’alternativa al gioco mamma-figlio con bambolotti dalle fattezze di neonati.Ruth Handler nel modellare l’aspetto di Barbie si ispirò ad una bambola tedesca, Bild Lilli (un personaggio dei fumetti), vista in un negozio durante un viaggio in Svizzera e che sembra fosse inizialmente regalata agli uomini come gadget a seguito di acquisti in tabaccheria. Solo in un secondo tempo Bild Lilli divenne celebre grazie al successo presso i bambini.Sembra che Mattel acquistò i diritti della bambola tedesca e Ruth Handler creò la prima bambola avente i tratti adulti e pensata appositamente per le bambine.

La prima Barbie (nome completo Barbara Millicent Roberts nata a Willows, Wisconsin) viene esposta il 9 marzo del 1959 alla fiera annuale dell’American Toy Fair di New York.

Il primo prototipo viene brevettato nel 1961 a cui seguirono diversi modelli industriali e brevetti relativi ai più diversi aspetti sia della bambola (per esempio, il movimento delle articolazioni, al viso, i capelli) sia degli oggetti del c.d. Barbie’s world (abbigliamento, ambienti, accessori, mobili e così via).

 

 

Risultano quasi 300 marchi registrati in tutto il mondo per “Barbie” nella sola classe dei giocattoli.

Oltre alla versione denominativa del marchio “Barbie”, sono state tutelate anche le diverse versioni figurative della firma che si sono seguite nel tempo.

Solo in Unione Europea risultano registrati almeno 23 marchi per proteggere il nome Barbie in versione denominativa e figurativa. Anche la confezione della bambola è oggetto di protezione tramite design europeo.

 

 

 

EU Design 000327184-0002 packaging

 

 

 

Per quanto riguarda il colore rosa da sempre associato alla Barbie, Mattel non ha potuto ottenere alcun marchio registrato per il solo colore in sé. Si tratta, infatti, di un colore ampiamente usato per i giocattoli (in particolare bambole), abbigliamento, giochi, ecc. e generalmente associato al mondo femminile. Tuttavia, l’utilizzo costante della tonalità di rosa utilizzata sulle confezioni delle bambole e sui vari accessori, induce la percezione del consumatore ad associare immediatamente il colore rosa con il mondo di Barbie(la Pantone ha coniato il colore Pink Barbie Pantone 219C).

La parola Barbie è altresì oggetto di numerose registrazioni di nomi a dominio da parte della Mattel.

Inoltre, Mattel ha nel tempo concluso numerosi accordi di licenza e di merchandising, oltre a diverse collaborazioni di marca, come strategia per sfruttare ed espandere la proprietà intellettuale del marchio Barbie. Di seguito solo alcuni esempi delle ultime collaborazioni legate all’uscita del film: Moon, Kitsch, Opi, NYX, Teezer, GAP, Zara, Superga, Impala Skate e così via.

 

Barbie è passata dalla televisione al cinema e come una moderna influencer ha conquistato anche i social network. E’ presente con una propria App e comunica con le sue giovani followers tramite un proprio canale Youtube e una personale serie di podcasts “Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri”, attraverso cui incoraggia l’immaginazione e a sperimentare tramite il gioco.

Per concludere: “Gli umani prima o poi se ne vanno. Le idee restano per sempre (dal film Barbie). Soprattutto se ben protette tramite marchi, brevetti, designs!

 

© THINX Srl  – Agosto 2023

 

 

Antonio Di Bernardo and Giancarlo Belloni have been ranked as top patent attorneys in “IAM Patent 1000 2023”

We are proud to share that Antonio Di Bernardo, THINX founder, and Giancarlo Belloni, European Patent Attorney, have both been ranked by the prestigious IAM as top patent attorneys in its “IAM Patent 1000 2023” which every year identifies the world’s leading patent professionals.

About Mr. Di Bernardo, IAM says: “Fast, accurate and cost-effective” are the hallmarks of Antonio Di Bernardo offering as he “leverages extensive technical experience to help academic inventors in the assessment of the invention”.

About Mr. Belloni, IAM says: “Giancarlo Belloni has a profound understanding of clients’ goals and takes time to effectively translate complex matters into more simple terms”. He utilizes his expertise to provide extremely precise and detailed drafts and secure patents.

Congrats!

Antonio Di Bernardo – IAM (iam-media.com)

Giancarlo Belloni – Patent 1000 – IAM (iam-media.com)

 

Richieste di pagamento ingannevoli e falsi attestati di registrazione

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

Come abbiamo avuto modo di segnalare anche in passato, diversi clienti stanno ricevendo una quantità crescente di fatture false e di richieste di pagamento per servizi relativi a marchi, disegni o modelli, quali la pubblicazione, la registrazione o l’inserimento in elenchi commerciali.

In particolar modo, queste comunicazioni fanno riferimento a servizi effettuati presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) oppure presso l’Ufficio Internazionale della proprietà intellettuale (WIPO).  Detti Uffici non inviano mai fatture o lettere che richiedono un pagamento diretto per i servizi agli utenti.

Esse riportano, altresì, loghi che richiamano quelli delle organizzazioni autorizzate:

LOGHI UFFICIALI

 

 

 

ESEMPI LOGHI FASULLI

A titolo informativo riportiamo di seguito un esempio di comunicazione fraudolenta ricevuta anche dai nostri clienti:

Example retrieved from the EUIPO website. European Union Intellectual Property Office, ‘Misleading invoices’, 2022, [accessed on: 03/10/2022] https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices. All data from the actual IPR owner are hidden by the black rectangle.

Negli ultimi mesi, poi, si sono verificati casi di comunicazioni ricevute dal seguente indirizzo e-mail falso: uibm-posta@minister.com e relative a falsi attestati di registrazione di marchio d’impresa rilasciati dall’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e contestuale richiesta fraudolenta di pagamento.

Inoltre, dette comunicazioni, trasmesse anche a mezzo posta, riportano nell’intestazione il logo, l’indirizzo e i contatti del Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), e dell’UIBM, nonché il nome e la firma falsificata di un dirigente del Ministero.

Anche l’IBAN su cui viene chiesto di effettuare il versamento è falso e sembra essere riconducibile ad un conto polacco.

Si tratta, dunque, di richieste fraudolente che non provengono né dal MIMIT né dall’UIBM ed oggetto di denuncia all’Autorità giudiziaria.

In caso di ricevimento di una comunicazione del tipo sopra riportato o di una fattura, non effettuate alcun pagamento e considerate attentamente l’autenticità della fonte. A tal fine non esitate a contattarci o a rivolgervi al vostro consulente IP di fiducia per eseguire le opportune verifiche.

© THINX Srl  – Luglio 2023

 

La direttiva EU “Green Claims” e “Greenwashing” nel settore Food & Beverage

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

 

Le etichette rappresentano un asset fondamentale del marketing anche nel settore del Beverage, in quanto giocano un ruolo fondamentale nel rapporto tra l’azienda produttrice e il cliente finale.

Difatti, oltre a svolgere una funzione informativa per il consumatore, l’etichetta aiuta anche a comunicare il valore stesso del prodotto e può fare, dunque, la differenza nel momento dell’acquisto, orientando la scelta su di un prodotto rispetto ad un altro.

Genericamente per “etichetta” nel settore Food & Beverage si intendono tutte quelle informazioni (marchi, immagini, simboli, diciture e così via) presenti sul rivestimento esterno (imballaggio) o sulle bottiglie.

A tal riguardo, spesso si confondono le regole specificatamente riguardanti l’etichettatura con quelle previste per la protezione del marchio d’impresa, che invece attengono a due normative distinte. L’etichetta è da considerarsi come la “carta di identità del prodotto” e contiene informazioni sulle caratteristiche dello stesso e le indicazioni (obbligatorie e facoltative) richieste per legge per poter immettere in un determinato mercato quello specifico prodotto (per esempio il nome della bevanda, la tipologia, la materia prima, l’eventuale gradazione alcolica, il paese di origine, la data di scadenza, le condizioni di conservazione, i dati del produttore e così via).

Invece, il marchio possiamo dire che rappresenta il “biglietto da visita” dell’impresa. Il marchio è il segno distintivo che ha la principale finalità di contraddistinguere i prodotti e servizi di una impresa da quelli di altre imprese, indicando l’origine imprenditoriale. Tuttavia, il marchio non ha solo una funzione meramente distintiva ma svolge altresì una importante funzione pubblicitaria e comunicativa, di garanzia di qualità e di attrattiva nei confronti del consumatore. In generale, la registrazione del marchio non è imposta dalla legge ma solo attraverso la stessa è possibile ottenere la protezione esclusiva sul nome commerciale del prodotto e/o dell’azienda produttrice oppure sugli elementi grafici dell’etichetta o del packaging. È opportuno procedere alla registrazione del marchio, nel momento in cui si pianificano attività di investimento promozionali o pubblicitari e, in ogni caso, prima di immettere nel mercato (nazionale o all’estero) il proprio prodotto e prima di presentare il prodotto a terzi (clienti, agenti, distributori ecc. ecc.). Tutto ciò al fine di evitare che terzi possano registrare indebitamente a proprio nome il marchio, così sfruttando illecitamente l’avviamento legato allo stesso e bloccando l’ingresso in quel mercato al legittimo titolare.

Tra le varie diciture presenti in etichetta, spesso gli imprenditori inseriscono autodichiarazioni riguardanti gli impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali del prodotto o dell’operatore, come per esempio la dicitura “bio”, “eco”, “sustainable” oppure “realizzato con bottiglie di plastica riciclata” o “rispettosa degli oceani” o “ridotto impatto climatico” oppure “consegna con compensazione di CO2”.

Si tratta dei “Green Claims” che molte aziende decidono arbitrariamente di inserire in etichetta, per cercare di assecondare le nuove sensibilità dei consumatori verso il rispetto dell’ambiente e le esigenze di sostenibilità. L’associazione del marchio o di un prodotto alle tematiche dell’ambientalismo è una pratica commerciale sempre più diffusa. Tuttavia, è importante distinguere tra “Green Marketing” e “Greenwashing” e conoscere le implicazioni legali dell’ultimo.

Il Green Marketing è un approccio di marketing che si concentra sulla promozione di prodotti e servizi a basso impatto ambientale, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei consumatori orientati all’acquisto ecologico. In totale trasparenza e nella completa tutela del consumatore, esso mira a comunicare la eco-sostenibilità che sta alla base di determinati prodotti e servizi, attraverso la promozione di pratiche aziendali ecologiche e l’ottenimento di certificazioni ambientali.

Sulla base di uno studio condotto dall’EUIPO negli ultimi anni (vedi Marchi dell’UE verdi: aggiornamento 2022 – dati relativi al periodo 1996‑2021) è, altresì, aumentato anche il numero dei “marchi green”. Nel 2021 i paesi dell’UE che hanno depositato il maggior numero di “marchi green” in Unione Europea sono stati Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Polonia. Le principali categorie di prodotti a cui si riferiscono questi marchi riguardano il «Risparmio energetico» e la «produzione di energia» (oltre il 48%), il «controllo dell’inquinamento» (18%) e il «trasporto» (11%).

Secondo l’EUIPO un Marchio dell’Unione Europea è considerato “green” se la sua lista dei prodotti/servizi contiene almeno un termine “green” e si fa riferimento ad un segno che intende comunicare che si tratta di prodotti, servizi o pratiche commerciali rispettosi dell’ambiente.

Tuttavia, esisto il rischio elevato che questi marchi vengano rifiutati dall’EUIPO in quanto spesso privi di carattere distintivo o costituiti esclusivamente da diciture e segni che descrivono i prodotti/servizi designati oppure perché ritenuti ingannevoli per i consumatori.

L’utilizzo di Green claims e marchi green può essere una strategia di marketing efficace per le aziende che cercano di attrarre i consumatori orientati all’acquisto sostenibile, ma è importante che tali affermazioni siano vere e corrette. Le normative vigenti richiedono che le informazioni sui prodotti siano fornite in modo preciso ed accurato e che le affermazioni ecologiche siano verificabili, per non cadere nel fenomeno del tanto dannoso Greenwashing. Infatti, l’utilizzo improprio o fuorviante di green claims da parte di un’azienda, soprattutto se in associazione con i propri marchi, può danneggiare la reputazione dell’azienda stessa, rendendo i marchi decettivi e finendo per avere un impatto negativo sulla fiducia dei consumatori.

Il Greenwashing è una pratica di marketing ingannevole, che si riflette sulla brand reputation, attraverso la quale alcune imprese cercano di comunicare in modo fuorviante un’immagine di sostenibilità ambientale, senza avere un effettivo impatto positivo sull’ambiente. Il termine “Greenwashing” si manifesta attraverso l’utilizzo di marchi, affermazioni e di simboli ecologici che possono addirittura ingannare il consumatore sulle reali caratteristiche ambientali di un prodotto o servizio, con l’intento di pilotarne gli acquisti, omettendo di fornire strumenti utili al consumatore per verificare se le affermazioni ecologiche siano rispondenti al vero o se i benefici per l’ambiente dichiarati siano oggettivamente riscontrabili.

Il 22 marzo 2023 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di direttiva, conosciuta informalmente come “Green Claims Directive”, per fornire delle linee guida comuni a tutti gli stati membri per una corretta comunicazione ambientale. La direttiva ha lo scopo di mettere un freno alle autodichiarazioni, in modo da fornire ai consumatori informazioni più chiare, attendibili e verificabili, così da essere certi che i prodotti e servizi scelti siano realmente rispettosi dell’ambiente. Inoltre, la Commissione desidera valorizzare e potenziare la competitività delle imprese seriamente impegnate nella sostenibilità ambientale.

La proposta sarà ora sottoposta all’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio e se dovesse essere approvata, le imprese che utilizzano autodichiarazioni o marchi ai fini del green marketing dovranno garantire che le asserite proprietà ambientali dei propri prodotti e servizi siano verificate in modo indipendente e convalidate da prove scientifiche. Inoltre, non sarà più consentito indicare il punteggio complessivo dell’impatto ambientale di un prodotto e i confronti con altri prodotti o aziende richiederanno informazioni e dati equivalenti. La proposta riguarda anche la regolamentazione dei “marchi ambientali”. Secondo la Commissione, attualmente esistono almeno 230 marchi diversi con l’evidente rischio di confusione per i consumatori. Pertanto, “saranno ammesse solo le etichette sviluppate a livello UE, a meno che non siano presentate prove sufficienti e che l’etichetta sia approvata dall’UE. Le uniche indicazioni escluse dalla proposta sono quelle già coperte dai regolamenti UE esistenti o futuri, come l’Ecolabel UE o il logo degli alimenti biologici”.

Per quanto riguarda le eventuali sanzioni in caso di violazione delle norme, la Direttiva prevede che sarà compito dei paesi membri, tramite un sistema di controllo, introdurre multe efficaci, proporzionate e dissuasive per i trasgressori, con importi definiti in base alla natura e gravità della violazione.

In sintesi, è importante che le aziende che utilizzano il green marketing forniscano informazioni chiare, verificabili e certificate sulle proprietà ambientali dei loro prodotti. Inoltre, prima di richiedere la registrazione o utilizzare i marchi green, è consigliabile prestare attenzione ai possibili rischi di rifiuto da parte degli Uffici Marchi competenti a causa della mancanza di carattere distintivo o descrittivo oppure perché ritenuti ingannevoli per i consumatori.

 

© THINX Srl  – Maggio 2023

L’invenzione del tergicristallo è donna!

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

Come è noto, il tergicristallo è un dispositivo di pulizia per il parabrezza dei veicoli terrestri, marittimi e aerei, in caso di pioggia, neve o polvere ecc. ecc. per mantenerlo pulito, assicurando la visibilità. Esso è presente su tutti i veicoli (a volte anche sul retro del veicolo: tergilunotto) e spesso per imposizione di legge.

Tuttavia, forse non tutti sanno che l’inventrice del braccio di oscillazione per il tergicristallo si ritiene sia una donna: Mary Anderson. L’idea fu brevettata negli Stati Uniti il 10 novembre del 1903 con N. 743,801.

La storia sull’origine dell’idea è controversa. Alcuni narrano che fosse una grande viaggiatrice ma che non sapesse guidare, perciò si spostava spesso il taxi e quando pioveva, il tassista fosse costretto a fermarsi per pulire il parabrezza, mentre il tassametro continuava a salire. Altri raccontano che l’idea nacque a seguito di una visita New York nell’inverno 1903. La Anderson osservò un autista del tram che teneva aperti i due finestrini per poter pulire il parabrezza dalla neve, perciò penso di disegnare uno strumento manuale per tenere pulito il parabrezza. Lo strumento consisteva in una leva interna all’auto che muoveva una stecca di gomma all’esterno del parabrezza.

Dopo aver ottenuto il brevetto, la Anderson cercò di venderlo, ma senza successo commerciale: alcuni sostengono che ciò fosse dovuto al fatto che l’invenzione fosse di una donna; altri riferiscono che la novità fu accolta in maniera negativa in quanto si pensava che il movimento del dispositivo potesse distrarre gli automobilisti. Il brevetto decadde nel 1920.

Altresì i primi tergicristalli automatici furono inventati da una donna, Charlotte Bridgwood, che depositò il brevetto per la sua invenzione nel 1917. Purtroppo anche l’invenzione della Bridgwood fu accolta con diffidenza dal mercato.

Probabilmente, il tempismo era sbagliato. All’epoca, infatti, le automobili non erano così diffuse e solo nel 1922 la Cadillac iniziò a vendere auto aventi in dotazione standard i tergicristalli.

Secondo un luogo comune le donne sarebbero sempre in ritardo: Mary Anderson e Charlotte Bridgwood erano invece “troppo avanti” per l’epoca.

“Nel 2023 il WIPO (World Intellectual Property Organization) ha deciso di celebrare le donne di talento nel mondo. Rispondendo a questo invito, THINX pubblicherà storie di donne che hanno lasciato la loro impronta nella proprietà intellettuale e del loro ruolo come portatrici di innovazioni e creatività.”

© THINX Srl – Aprile 2023

Quanta Proprietà intellettuale c’è nel package?

Autore: Ing. Antonio Di Bernardo

Per i non addetti ai lavori, il package di un prodotto può sembrare un oggetto necessario solo a contenere e proteggerne un altro. Chi lavora nel settore sa, invece, che dietro ogni contenitore c’è molto lavoro e, conseguentemente, molta proprietà industriale.

Prendiamo un package semplice: una scatola. Dietro ogni piega di una scatola c’è un progetto volto a garantire la protezione del contenuto, la facilità di chiusura o di apertura della scatola e tanto altro. Nelle confezioni per le bottiglie, il cartone è piegato per accogliere e mantenere ferme, durante il trasporto, due o più bottiglie. Pensiamo alle scatole degli hamburger che ogni fast food utilizza a centinaia: devono essere impilabili, occupare poco spazio ma rigide abbastanza per tutelare il panino all’interno.

Chi progetta nuove scatole per rispondere a nuove richieste del mercato spesso inventa nuove soluzioni degne di essere brevettate. E lo stesso vale per tutti gli altri tipi di packaging, dalle bottiglie per i profumi, alle lattine.

Negli ultimi anni l’andamento dei depositi di brevetti nella classe B65D, relativa ai packaging di prodotto ha avuto una crescita esponenziale, raggiungendo nel 2020 la cifra di 110.860 domande di brevetto. Il grafico mostra l’andamento dei depositi (i dati del 2021 e 2022 sono parziali poiché i brevetti restano normalmente segreti per 18 mesi).

Sappiamo però che spesso non basta realizzare un package solido e funzionale per trovare spazio sul mercato. Chi progetta nuovi package deve anche trovare soluzioni estetiche che rendano appetibile il prodotto al consumatore finale. Se è vero che l’abito non fa il monaco, è anche vero che l’abito dice tanto di chi lo indossa!

Così chi progetta un package deve stare attento agli elementi estetici che lo rendono unico ed attraente. Questi aspetti vengono protetti con il Design, altra forma di tutela della proprietà industriale.

La tutela del design può essere utile per proteggere una soluzione non tutelabile come brevetto. Spesso mi è capitato di aiutare clienti frustrati dal fatto di vedere i propri progetti copiati da terzi cui erano stati proposti. Il design può essere efficace in questi casi: si registra velocemente anche dopo che sia stato presentato sul mercato purché entro un anno dalla presentazione.

Il design si applica anche alle soluzioni estetiche apparentemente più semplici. Per fare un esempio, la banca dati DesignView indica che ad oggi sono in vita ben 883 design dell’unione Europea relativi a blister.

Se poi il package è particolarmente identificante, lo stesso può anche essere registrato come marchio tridimensionale; esatto, un marchio!

Dietro un package c’è tantissimo lavoro che si può e si deve proteggere, perché la proprietà industriale è un asset aziendale che va tutelato e valorizzato. I diritti di proprietà industriale non solo possono essere ceduti, trasferiti e dati in pegno, ma permettono alle aziende di accedere anche ai benefici fiscali previsti dalla normativa italiana.

 

Questo articolo è stato scritto per la rivista “Packaging International” di Editrice Zeus.

La Regina del Sole

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

Prosegue il nostro viaggio attraverso la storia delle invenzioni al femminile, parlando di energia solare ed in particolare di colei che, proprio per le sue ricerche in campo solare, si è guadagnata l’appellativo di “The Sun Queen” (“La Regina del Sole”): Maria Telkes (Budapest, 12.12.1900-1.12.1995).

Si tratta di una scienziata ed inventrice ungherese, trasferitasi poi negli USA negli anni 70, che lavorò attivamente sulle tecnologie relative all’energia solare e considerata tra gli ideatori dei sistemi di accumulo termico solare, ottenendo durante la sua carriera sino a 20 brevetti e vari premi internazionali, nonché nel 1952 il riconoscimento di prima donna ingegnere ed inventore e un posto nella National Inventors Hall of Fame con sede a Washinghton.

Tra le sue invenzioni più importanti, si ricorda un sistema di desalinizzazione dell’acqua a energia solare, utile per salvare la vita ad aviatori e marinai dispersi in mare e che effettivamente aiutò, durante la seconda guerra mondiale, a salvare molti soldati riuscendo ad ottenere acqua potabile in situazioni difficili.

In seguito collaborò con il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti alla realizzazione della prima abitazione completamente alimentata ad energia solare, la c.d. Carlisle Solar House.

La Telkes progettò e brevettò elettrodomestici e sistemi basati sull’effetto termoelettrico e sull’energia solare, al fine di migliorare la vita delle persone, soprattutto dei paesi più poveri e arretrati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vita di Maria Telkes fu dedicata allo studio dell’energia solare per risolvere le necessità fondamentali dell’uomo (avere a disposizione acqua potabile, calore, elettricità, luce in qualsiasi luogo e situazione), in maniera semplice ed immediata.

Si può certamente affermare che Maria Telkes aveva già capito decenni fa, la necessità di sviluppare energie alternative ai combustibili fossili.

Come si suol dire: “Le donne ne sanno una più del diavolo”

“Nel 2023 il WIPO (World Intellectual Property Organization) ha deciso di celebrare le donne di talento nel mondo. Rispondendo a questo invito, THINX pubblicherà storie di donne che hanno lasciato la loro impronta nella proprietà intellettuale e del loro ruolo come portatrici di innovazioni e creatività.”

© THINX Srl  – Marzo 2023

L’invenzione dei “Baci…Perugina”

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

Probabilmente tutti conoscono i “Baci® Perugina®” ma forse non tutti sanno la storia dell’invenzione del bacio forse più famoso di San Valentino (e della pubblicità).

L’idea fu di una donna imprenditrice, Luisa Spagnoli, conosciuta probabilmente ai più per la catena di negozi di abbigliamento che ancora oggi porta il suo nome.

L’attività imprenditoriale di Luisa Spagnoli inizia nei primi del ‘900 con una piccola azienda dolciaria nel centro storico di Perugia. Dalla creatività di Luisa Spagnoli nasce la caramella “Rossana” e i “Baci Perugina”.

Sembra che l’imprenditrice stesse cercando un sistema per recuperare i frammenti di nocciola e gli scarti di lavorazione di altri dolciumi. Pensò, dunque, di impastare gli avanzi di produzione con altro cioccolato e ne risultò un cioccolatino farcito con gianduia, granella di nocciola e ricoperto di cioccolato fondente dalla forma irregolare e che ricordava un pugno chiuso con una nocca più sporgente costituita da una nocciola intera. In considerazione della forma, inizialmente venne chiamato da Luisa Spagnoli, “Cazzotto”.

Il nome “Bacio” si deve all’amministratore delegato della Perugina e presidente della Buitoni, l’imprenditore Giovanni Buitoni, il quale ritenne che non fosse una buona idea proporre ai consumatori un cioccolatino chiamato “Cazzotto”.

Sembra che la tecnica di realizzazione della ricetta per Baci® Perugina® e il Fondente Luisa® che li ricopre sia mantenuta segreta.

Il nome “Baci® Perugina®” e l’immagine dei due innamorati  sono oggetto di registrazione come marchi da almeno il 1957 in Italia e all’estero.

Il packaging stesso dei “Baci® Perugina®” può considerarsi un caso di successo senza tempo. ll confezionamento nella tipica scatola blu con l’immagine di due innamorati fu opera di Federico Seneca, direttore artistico della Perugina negli anni venti, che si ispirò al quadro di Francesco Hayez “Il bacio”.

L’idea di rivestire i cioccolatini con bigliettini contenenti frasi d’amore (e poi di amicizia, di filosofia ecc.) di autori celebri è sempre opera di Federico Seneca che, leggenda vuole, si sia ispirato all’amore mai confessato tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni. Si racconta, infatti, che Luisa Spagnoli avesse una storia d’amore segreta con Giovanni Buitoni e avesse l’abitudine di scrivergli brevi messaggi, avvolgendoli ai cioccolatini che poi gli mandava.

Con il tempo i cartigli in cui sono presenti i messaggi sono stati scritti in varie lingue, divenendo veri e propri oggetto di culto e di collezionismo.

Per rendere omaggio alla creatività e all’audacia di Luisa Spagnoli concludo con una frase tratta proprio da uno dei cartigli che avvolgevano uno dei “Baci® Perugina®” e che ben rappresenta, a mio avviso, lo spirito imprenditoriale e innovativo: “Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto” (Thomas Jefferson).

“Nel 2023 il WIPO (World Intellectual Property Organization) ha deciso di celebrare le donne di talento nel mondo. Rispondendo a questo invito, THINX pubblicherà storie di donne che hanno lasciato la loro impronta nella proprietà intellettuale e del loro ruolo come portatrici di innovazioni e creatività.”

Baci Perugina” by Smeerch is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

© THINX Srl  – Febbraio 2023