Autore: D.ssa Manuela Ferrario
Quando qualcosa è talmente improbabile da essere impossibile, si dice “quando gli elefanti voleranno”. Tuttavia, una recente decisione del Tribunale dell’Unione Europea ha concesso protezione ad un marchio che inizialmente sembrava spacciato…
Lo scorso 23 luglio 2025, il Tribunale dell’Unione Europea ha infatti messo un punto su una controversia iniziata nel 2021 in merito alla registrabilità del marchio “IMPOSSIBLE BAKERS”, figurativo così rappresentato:
La società spagnola Impossible Foods S.l. aveva inizialmente richiesto protezione per il citato marchio in relazione ai seguenti prodotti:
Classe 30: “Prodotti da forno; Pasticcini; Viennoiserie; Gelati commestibili; Bonbons; Dolci”;
Classe 35: “Vendita all’ingrosso e al dettaglio, in negozi e tramite reti informatiche mondiali dei seguenti prodotti: Prodotti della panificazione, prodotti di pasticceria, Dolci secchi, Gelati, Cioccolatini, caramelle, Torta”.
Tuttavia, una società statunitense, Impossible Foods Inc., aveva presentato opposizione sulla base del rischio di confondibilità con il marchio anteriore “IMPOSSIBLE”, reclamando anche un’asserita notorietà dello stesso.
Sebbene la Divisione di Opposizione EUIPO avesse in un primo giudizio accolto l’opposizione, la Commissione di Ricorso ha poi riaperto la questione sostenendo che non vi fosse motivo per rigettare la domanda di marchio contestata.
La ricorrente – la società statunitense – ha quindi fatto ricorso al Tribunale al fine di veder riconosciuto il rischio di confusione, a proprio dire esistente.
Nel procedimento si è discusso principalmente del confronto tra i segni, in quanto non sono state contestate le valutazioni della Commissione di Ricorso in merito al grado di attenzione del pubblico (tendenzialmente variabile da basso a medio) né il confronto tra prodotti e servizi (riconosciuti identici in classe 30 e simili in classe 35).
Ma veniamo dunque al cuore della decisione: i segni sono simili e confondibili o no?
Il Tribunale si concentra in primis sulla valutazione del termine “IMPOSSIBLE”, presente in entrambi i marchi a confronto. Confermando la valutazione della Commissione di Ricorso, viene chiarito che “IMPOSSIBLE” non è un termine descrittivo ma piuttosto elogiativo, in quanto il pubblico di riferimento sarà portato a ritenere che i prodotti o servizi rivendicati posseggano qualità eccezionali o siano talmente eccellenti che le loro qualità potrebbero apparire impossibili o non reali.
Nonostante le argomentazioni della ricorrente, mirate a convincere che tale termine avesse una connotazione negativa e alludesse in maniera estremamente fantasiosa ai prodotti, il Tribunale ha ritenuto che il termine “IMPOSSIBLE” potesse essere considerato debole, cioè dotato di un carattere distintivo inferiore alla media.
Ciò significa che il peso del termine “IMPOSSIBLE” all’interno del confronto tra i marchi sarà molto limitato, e il fatto che sia l’unico elemento comune tra i segni non verrà considerato in maniera sostanzialmente rilevante.
Venendo ora alla parola “BAKERS”, è stata ritenuta l’elemento dominante del marchio contestato a causa della sua dimensione preminente rispetto all’altro elemento verbale “IMPOSSIBLE”. Anche la figura dell’elefante con le ali ha avuto un certo rilievo nella valutazione, in quanto “abbastanza sorprendente” e dunque dotato di un non trascurabile carattere distintivo medio.
Pertanto, è emerso che i segni fossero debolmente simili dal punto di vista visivo, a causa della loro differente struttura e delle importanti varianti presenti tra di essi – ad esempio, l’elemento figurativo dell’elefante, la doppia esse invertita, la dominanza dell’elemento “BAKERS”. Inoltre, i prodotti alimentari sono spesso selezionati e acquistati direttamente dal consumatore, che li preleva dallo scaffale senza prestare troppa attenzione al contenuto delle etichette, lasciandosi guidare dall’aspetto complessivo: questo determina una maggior importanza degli elementi figurativi rispetto a quelli verbali.
Dal punto di vista fonetico, invece, i segni sono stati ritenuti mediamente simili.
Infine, l’analisi ha interessato il confronto concettuale ed ha concluso che non vi fosse alcuna somiglianza concettuale: infatti l’elemento “IMPOSSIBLE” ha un limitato impatto poiché è scarsamente distintivo, e i restanti elementi hanno valenze concettuali piuttosto diverse tra loro.
Di conseguenza, il Tribunale ha confermato l’assenza del rischio di confusione.
In conclusione, questo caso ha tra l’altro permesso di fare chiarezza sulle valutazioni dell’EUIPO in merito al carattere distintivo del termine “IMPOSSIBLE”, finora non particolarmente esplicite, conferendogli un grado piuttosto modesto di distintività e rendendolo un termine poco appetibile per differenziare il proprio marchio da quello di soggetti terzi.
© THINX Srl – Settembre 2025