Autore: D.ssa Manuela Ferrario
Dopo il sogno di una vacanza perfetta, arriva il risveglio del jet lag — e la pelle lo sa. Viaggiare attraverso fusi orari può essere un’esperienza esaltante, ma il nostro corpo, e in particolare la nostra pelle, spesso ne paga il prezzo. Il jet lag non influisce solo sul ritmo sonno-veglia: altera anche i processi di rigenerazione cutanea, causando disidratazione, gonfiore e un aspetto spento. Mentre ci adattiamo a nuovi orari e ambienti, la pelle combatte per ritrovare il suo equilibrio, rendendo essenziale una skincare mirata per affrontare il ritorno alla realtà.
Ecco perché può sembrare una buona idea intitolare una linea di cosmetici al fenomeno del jet lag… o forse no.
Lo scorso 23 luglio, il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la decisione della Commissione di Ricorso EUIPO che negava la registrazione del marchio “JET LAG” per vari prodotti cosmetici in classe 3.
Ma facciamo un passo indietro. In data 09 novembre 2023, la società statunitense Summer Fridays, LLC ha depositato il marchio internazionale n. 1760112 “JET LAG” (denominativo) per “Cosmetici; prodotti per la cura della pelle, ovvero creme per il viso, gel per il viso a scopo cosmetico, scrub per viso e corpo, detergenti per viso e corpo, creme idratanti per il viso; lozioni per la cura del viso e del corpo; prodotti non medicati per la cura della pelle, ovvero creme, lozioni, sieri, gel, tonici, detergenti, peeling, spray per viso e corpo, oli, cerotti contenenti preparati non medicati per la cura della pelle; bombe da bagno; creme idratanti per viso e corpo con SPF; spray solari con SPF; preparati solari; maschere di bellezza; prodotti non medicati per la cura del corpo, ovvero oli e balsami per viso e corpo”, designando un gran numero di territori in tutto il mondo, compresa l’Unione Europea.
L’Esaminatore europeo ha ritenuto tuttavia che il marchio depositato non possa essere registrato, in quanto descrittivo delle caratteristiche dei prodotti rivendicati, almeno per la parte dei consumatori che comprendono l’espressione “JET LAG”.
La titolare propone allora ricorso ma la Commissione di Ricorso EUIPO conferma la decisione di primo grado. Infatti, viene sostenuto che “l’espressione “JET LAG” sarebbe stata percepita da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento come indicativa del fatto che tali prodotti erano stati concepiti per rinfrescare, rinvigorire e rigenerare la pelle, attenuando gli effetti fisici visibili del jet lag, quali affaticamento, disidratazione e colorito spento”.
La titolare del marchio propone allora ricorso al Tribunale dell’Unione Europea, chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione di Ricorso.
Nelle proprie argomentazioni, la titolare della domanda di marchio rifiutata sostiene che non vi sia un nesso sufficientemente diretto tra il marchio e i prodotti rivendicati, in altre parole, i prodotti cosmetici di cui trattasi non andrebbero in alcun modo ad agire sui fattori che causano il jet lag (in particolare l’alterazione del ritmo circadiano) né sui sintomi fisici e cognitivi che ne derivano.
In aggiunta, alcuni di questi sintomi fisici – ad esempio la disidratazione cutanea – non deriverebbero dall’alterazione del ritmo circadiano, ma piuttosto dalla secchezza dell’aria in cabina e dalla sua pressurizzazione.
Inoltre, la titolare porta all’attenzione del Tribunale l’avvenuta registrazione nel 2019 del marchio “JET LAG MASK”, sempre in classe 3, sempre di propria titolarità, chiedendo che vengano rispettati i principi di parità di trattamento e buona amministrazione, nonché di prevedibilità delle decisioni.
Nella propria decisione, il Tribunale spiega con particolare chiarezza le motivazioni del rifiuto del ricorso, nonché del perché ritenga che “JET LAG” sia effettivamente descrittivo e non debba essere ammesso a registrazione.
In primo luogo, è bene ricordare che la normativa comunitaria persegue una finalità di interesse generale, imponendo che i segni descrittivi possano essere liberamente utilizzati da chiunque, e siano dunque insuscettibili di registrazione. Tali segni sono infatti inadatti a svolgere la funzione essenziale di un marchio, vale a dire l’identificazione univoca dell’origine commerciale di un prodotto o servizio.
Un segno non può quindi essere registrato se presenta una connessione diretta con i prodotti o servizi rivendicati, tale per cui il pubblico di riferimento è in grado di percepire immediatamente e senza alcuno sforzo le caratteristiche di tali prodotti o servizi.
Al fine di verificare se il descritto impedimento si applica al presente caso concreto, il Tribunale ha dovuto valutare se tutti i prodotti rivendicati fossero interessati dalla predetta descrittività. In questo caso, i prodotti possono essere divisi in quattro macrocategorie: prodotti solari, detergenti per il corpo, prodotti per la cura della pelle e cosmetici. Tutti i prodotti individuati sono destinati a migliorare l’aspetto e la salute della pelle (del viso e del corpo), dunque possono essere trattati in modo omogeneo.
Il Tribunale ha riconosciuto che tali prodotti in effetti non possono agire sulle cause del jet lag né sui sintomi cognitivi che ne derivano, tuttavia sono in grado, almeno astrattamente, di combattere i sintomi puramente fisici legati ad esso (quali, ad esempio, la sensibilizzazione della pelle o l’incarnato spento e disidratato).
Di conseguenza, i consumatori, senza alcuna ulteriore riflessione, potrebbero collegare il marchio alla funzione dei prodotti da esso rivendicati.
Da ultimo, giova sottolineare anche il passaggio della decisione in merito al confronto con marchi già registrati (il citato “JET LAG MASK”): il Tribunale ha infatti ricordato che le decisioni precedenti vanno prese in considerazione ma non sono vincolanti, in quanto l’applicazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione deve comunque sottostare al rispetto del principio di legalità. Pertanto, non può essere invocata a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa in precedenza dall’Ufficio.
In conclusione, questo recente caso mette in luce ancora una volta la tendenza dell’EUIPO ad una sempre maggiore severità nella determinazione del carattere distintivo dei marchi, di cui tenere conto in fase di deposito.
© THINX Srl – Agosto 2025
