Etichettatura: Origine della carne suina anche per i prodotti trasformati e misure temporanee causa Covid-19

Dalla metà del mese di novembre 2020, secondo il D.M. 6 agosto 2020 (pubblicato in Gazzetta il 16 settembre 2020) sarà obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione del luogo di provenienza delle carni suine trasformate (per esempio würstel, prosciutti, salami, salsicce ecc.). Per il momento, la nuova norma ha carattere sperimentale ed è valida sino al 31 dicembre 2021.

In particolare, le indicazioni che dovranno essere presenti sull’etichetta, faranno riferimento al paese di nascita, di allevamento e di macellazione dei suini.

Quando la carne appartiene a suini nati, allevati e macellati nel medesimo Paese, l’indicazione in etichetta potrà essere per esempio anche nella forma semplificata di “Origine Italia” (o nome di altro Stato). Dunque, la dicitura “100% italiano“ sarà utilizzabile solo se i suini sono nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.

Qualora la carne derivi invece da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione Europea, l’indicazione prevista dal DM potrà apparire in etichetta anche nella forma generica: “Origine UE”. Se la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più non appartenenti all’Unione, potrà essere utilizzata anche la forma: “Origine extra UE”.

Per quanto attiene alle modalità di etichettatura in relazione all’origine della carne suina, l’indicazione del luogo di provenienza dovrà essere apposta nel campo visivo principale e stampata in modo tale da risultare “facilmente visibile e chiaramente leggibile”, senza essere in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Le predette indicazioni non valgono però per i prodotti DOP e IGP. Tuttavia, se i DOP sono comunque tutelati, perché per legge devono provenire da animali nati allevati e macellati in Italia (come nel caso dei prosciutti di Parma e San Daniele e dei salumi di Varzi, ecc.), lo stesso non vale per gli alimenti IGP, per cui basta che una sola tra le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione avvenga nell’area geografica delimitata per ottenere il marchio (per esempio il Cotechino di Modena IGP può essere lavorato in Italia, ma venire prodotto anche con maiali non italiani).

Per quanto attiene infine alle disposizioni transitorie, il D.M. del 6 agosto 2020 prevede che le carni suine immesse sul mercato od etichettate in data antecedente al 16 novembre 2020 p.v. senza soddisfare i sopra descritti requisiti di indicazione dell’origine, potranno essere commercializzate sino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione già previsto in etichetta.

A riguardo, in considerazione delle segnalazioni di difficoltà pervenute dalle associazioni imprenditoriali di settore ad ottemperare per tempo ai predetti obblighi a causa dell’attuale fase di emergenza sanitaria da Covid-19, con la circolare del 13 novembre 2020, il MISE ha previsto la possibilità per le imprese di poter utilizzare fino alla data del 31 gennaio 2021 le scorte esistenti degli imballaggi e delle etichette non conformi al D.M. 6.8.2020,  che risultino nella loro disponibilità a seguito di contratti stipulati prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. stesso.

© THINX Srl  – Dicembre 2020