Autore: D.ssa Manuela Ferrario
Lo scorso 13 novembre il Tribunale dell’UE ha dichiarato l’invalidità per carenza di capacità distintiva del marchio dell’Unione Europea n. 007497191 di titolarità Chiquita Brands LLC, rappresentante un’etichetta ovale blu con contorno interno giallo ed esterno blu:

Bisogna dare atto alla titolare del marchio di aver strenuamente provato a sostenere che la forma del marchio in oggetto fosse molto più particolare e dettagliata rispetto ad un semplice ovale: infatti, la stessa ha dichiarato che il marchio fosse composto da una forma “ovaloide” creata dall’intersezione di tre curve di Bézier, che in realtà si trattasse di tre elementi di forma concentrici e che la combinazione di essi richiamasse il tracciato di un circuito.
Tuttavia, sulla base di costante e nota giurisprudenza sul punto, il Tribunale ha affermato che un segno estremamente semplice e costituito da una forma geometrica banale – come quello in oggetto – non è in principio capace di trasmettere un messaggio che i consumatori possano ricordare e non sarà dunque percepito come marchio a meno che non abbia acquisito capacità distintiva a seguito di un uso intensivo dello stesso (si vedano, ad esempio, le decisioni del Tribunale UE del 29/09/2009, The Smiley Company v OHIM, T139/08, EU:T:2009:364 e del12/09/2007, Cain Cellars v OHIM, T304/05, EU:T:2007:271).
Infatti, l’etichetta di Chiquita rappresenterebbe una minima variazione di un ovale e gli elementi di cui è composta non sono combinati in alcuna maniera inaspettata o estremamente particolare.
Inoltre, nel settore specifico delle banane, le etichette ovali sarebbero particolarmente diffuse in quanto proprio questa forma permette una migliore aderenza della stessa alla superficie curva del frutto.
Il Tribunale, peraltro, giustamente sottolinea che il consumatore di riferimento, in questo caso identificabile nel grande pubblico (tutti comprano banane!), difficilmente conosce le curve di Bézier, che ricordiamo essere rappresentazioni grafiche di curve basate su di una complessa analisi matematica, e le identificherebbe nella forma dell’etichetta.
Grande rilevanza è data, nel ragionamento del Tribunale, alla questione dello schema cromatico blu/giallo. Infatti, i colori e le loro combinazioni non sono generalmente ritenuti intrinsecamente distintivi, in quanto non posseggono una forza sufficiente a trasmettere specifiche informazioni ai consumatorie, e per questa ragione non sono usati nella normale pratica commerciale come mezzi di identificazione di un prodotto (si veda, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Giustizia nelle sentenze del 06/05/2003, Libertel, C104/01, EU:C:2003:244 e del 24/06/2004, Heidelberger Bauchemie, C49/02, EU:C:2004:384).
Infine, un interessante argomento affrontato dal Tribunale è la rilevanza delle indagini di mercato per dimostrare che i consumatori conoscono e riconoscono un dato segno come marchio.
Chiquita, infatti, aveva depositato un’indagine di mercato svolta nel 2020 con l’intento di evidenziare che i consumatori siti in Belgio, Germania, Italia, Svezia e Regno Unito associavano il marchio in oggetto al relativo titolare.
Tuttavia, il Tribunale ha contestato questa argomentazione, sostenendo che il carattere distintivo intrinseco di un marchio deve essere valutato ab initio, cioè dal momento del deposito: in questo caso, un sondaggio effettuato dieci anni dopo il deposito non poteva provare alcunché.
Inoltre, il campione di consumatori coinvolto risultava decisamente esiguo rispetto alla totalità della popolazione europea e le domande poste non rispettavano i requisiti necessari ad assicurare risposte prive di condizionamenti esterni.
L’ulteriore materiale di prova prodotto da Chiquita, in aggiunta all’indagine di mercato, non è stato considerato idoneo nemmeno a provare il carattere distintivo acquisito del marchio, ottenuto dunque in un momento successivo al deposito. E’ infatti risultato che le pubblicità, le etichette, l’uso online e sui social media mostrava un marchio palesemente incompatibile con quello oggetto del procedimento, in quanto conteneva anche ulteriori elementi verbali (“CHIQUITA”) e/o figurativi.
Appare evidente che l’uso dovesse riguardare il marchio come registrato, dunque la versione puramente figurativa, tuttavia la titolare non è stata in grado di fornire argomentazioni e prove sufficientemente convincenti e adeguate allo scopo.
Alla luce di tutte le motivazioni finora esposte, il Tribunale ha dunque deciso di rigettare il ricorso di Chiquita e dunque il marchio giallo/blu è divenuto invalido.
E’ ancora possibile che Chiquita decida di presentare ricorso avverso la decisione presso la Corte di Giustizia, in caso contrario la stessa acquisirà carattere di definitività.
Dal canto suo, la società francese che aveva promosso l’azione di invalidità, Compagnie Financière De Participation (già presente sul mercato con il primo marchio sotto rappresentato) si è già premurata di depositare una nuova domanda di marchio per un’etichetta destinata alla frutta:
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Marchio preesistente |
Nuovo deposito | Marchio invalidato |
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| MUE n. 018825946 | MUE n. 019077268 |
MUE n. 007497191 |
A mio parere, il colore ricorda forse un po’ troppo un segno di nostra conoscenza…


