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Quando un marchio diventa un tabù: Ordine Pubblico e Buon Costume secondo la nuova PC14

Autore: D.ssa Manuela Ferrario 

Lo scorso luglio è entrata in vigore la prassi comune denominata PC14 in tema di interpretazione di marchi contrari all’ordine pubblico e buon costume: un documento che fornisce linee guida e chiarimenti per gli Uffici marchi nazionali e sovranazionali ma anche per gli utenti degli stessi. 

La prassi comune recentemente approvata si propone dunque di fare chiarezza sulle condizioni secondo le quali un marchio può dirsi contrario all’ordine pubblico e/o al buon costume, un tema spesso fonte di incomprensioni e conflitti. 

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della Direttiva (UE) 2015/2436 prevede che siano esclusi dalla registrazione o, se registrati, possano essere dichiarati nulli i marchi d’impresa contrari all’ordine pubblico o al buon costume. Tuttavia, non viene specificato cosa si intenda esattamente per “ordine pubblico” e “buon costume”, ed è evidente che questi concetti diano adito ad interpretazioni potenzialmente molto soggettive, specie poiché si tratta di concetti per loro natura variabili nel tempo e nello spazio. 

Una maggiore chiarezza è certamente utile per chiunque si accinga a depositare un nuovo marchio e non voglia ricevere un rifiuto da parte degli Uffici competenti. Sulla base dei principi che sarebbero di lì a poco stati cristallizzati nella PC14, nell’aprile 2024 la società Escobar Inc. ha infatti dovuto accettare, dopo diversi gradi di giudizio, il rifiuto del marchio “PABLO ESCOBAR”, ritenuto contrario ai principi fondamentali dell’Unione Europea, nonché al buon costume e ordine pubblico.  

È noto ai più che Pablo Escobar è stato il leader del cartello della droga di Medellin, in Colombia, e sembra si sia reso colpevole di svariati omicidi e atti brutali nei confronti dei suoi oppositori. La sua condotta andrebbe dunque ad influenzare la percezione del marchio che porta il suo nome, risultando altamente offensivo, scioccante, apologetico e in contrasto con i valori di dignità umana, libertà, uguaglianza, solidarietà, oltre che con i principi della democrazia, del diritto alla vita e all’integrità fisica. 

Come dunque districarsi tra i principi di ordine pubblico e buon costume? 

Allo scopo di fornire dei principi guida, la prassi comune in primo luogo avverte che la valutazione deve essere sempre svolta avendo riguardo delle caratteristiche specifiche del singolo caso, tenendo conto del normale livello di sensibilità e tolleranza del pubblico di riferimento nel territorio d’interesse nel momento in cui tale valutazione avviene. 

Inoltre, nella valutazione bisognerebbe evitare per quanto possibile ogni elemento soggettivo, utilizzando invece motivazioni oggettive tratte da fonti indipendenti e affidabili (tra le quali si annoverano i principi generali del diritto, la normativa codificata e la giurisprudenza). Le convinzioni personali non dovrebbero essere incluse nel procedimento valutativo, in quanto potrebbero non riflettere i valori condivisi dalla società in un dato momento, siano esse troppo progressiste o al contrario antiquate. 

In aggiunta, va considerato il principio di libertà di espressione, da bilanciare con la tutela dell’ordine pubblico e del buon costume. Infatti, si noti che un segno non registrabile ai sensi del citato articolo 4.1 f) può comunque essere usato in commercio. 

Ma che cosa si intende per “ordine pubblico”? L’ordine pubblico può essere definito come un insieme di norme, principi e valori fondamentali delle società nell’Unione europea in un determinato momento. Comprende, in particolare, i valori universali dell’Unione europea, quali la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà, nonché i principi della democrazia e dello Stato di diritto, proclamati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le norme fondamentali si rifanno invece a tematiche quali, ad esempio, il mantenimento della pace, la lotta al terrorismo, la tutela della salute pubblica, la protezione dalle discriminazioni, la difesa dei diritti sociali e culturali. 

Pertanto, un segno sarà contrario all’ordine pubblico se, tra l’altro, trasgredisce e/o incita, glorifica, banalizza o giustifica la violazione di una norma, di un principio e/o di un valore fondamentali come sopra descritti. 

Il “buon costume”, invece, si riferisce ai valori e alle norme morali fondamentali accettati da una società nell’Unione europea in un determinato momento. Si può trattare di valori e standard religiosi, culturali o sociali che possono variare da un Paese all’altro. 

Ci sarà quindi contrarietà al buon costume se, tra l’altro, uno dei valori e delle norme morali fondamentali è percepito come disonorato, disprezzato, discriminato, degradato, denigrato o banalizzato in modo tale da costituire un reato. 

Attenzione a non confondere buon costume e cattivo gusto: un segno di cattivo gusto è grossolano, sconveniente o non raffinato, ma non offensivo nei confronti di una persona di normale sensibilità e tolleranza, dunque non contrario al buon costume. 

Per valutare se un segno è contrario all’ordine pubblico o al buon costume è quindi necessario esaminare tutti i significati dello stesso, prendendo anche in considerazione i singoli elementi verbali e/o figurativi presenti che potrebbero neutralizzare, controbilanciare o, al contrario, rafforzare il significato suscettibile di obiezione. 

Inoltre, bisogna considerare i prodotti e servizi per i quali è richiesta protezione, in quanto permettono di individuare il pubblico pertinente di consumatori, che può anch’esso influenzare la valutazione. È importante notare che, oltre alla percezione del pubblico di riferimento, potrebbe essere opportuno considerare la percezione dei membri del pubblico che potrebbero ragionevolmente venire a contatto con il marchio ovunque esposto. 

È indubbio che vi sono ambiti tematici all’interno dei quali è più probabile si verifichino episodi di contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume: i diritti umani (messaggi discriminatori e inviti all’odio in base a razza, età, sesso, cultura, religione), le sostanze illegali in particolare se rivolte a gruppi vulnerabili (messa in pericolo della salute di giovani o bambini), la religione (ingiurie o vilipendio di figure, simboli o testi sacri), le attività ed organizzazioni criminali (esaltazione o giustificazione di reati, crimini di guerra, crimini contro l’umanità, movimenti estremisti). Come non citare, poi, i segni che contengono elementi volgari quali bestemmie o gesti offensivi, oscenità, allusioni sessuali o doppi sensi, oppure che si riferiscono a eventi tragici noti.  

Per fare un esempio che chiarisca quanto sopra esposto: il segno “AUSCHWITZ MEMORIES” per servizi di parchi di divertimento (classe 41) risulterebbe con buona probabilità contrario all’ordine pubblico e al buon costume in quanto banalizzerebbe una tragedia e le sue vittime. Lo stesso segno, depositato per gestione di musei (sempre in classe 41) potrebbe essere considerato registrabile in quanto mirato ad un’attività di istruzione e sensibilizzazione del pubblico su eventi storici specifici. 

È auspicabile che gli esaminatori europei e nazionali si conformino quanto prima ai principi e alle linee guida illustrati nella PC14, al fine di assicurare la registrazione di marchi da un lato non contrari ai principi e valori fondamentali della società, ma dall’altro al passo con i tempi. 

 

© THINX Srl  – Ottobre 2024 

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