Il Decreto Rilancio di agosto (D. L.104 del 2020 convertito in legge il 13.10.2020 n. 126) all’art. 110 prevede che le società di capitali e gli altri enti commerciali residenti, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia, possono rivalutare i propri beni materiali e immateriali (quali marchi, brevetti, ecc.) e le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
Si tratta di un’opportunità unica per le imprese che vale la pena approfondire.
L’ambito soggettivo riguarda:
- società di capitali;
- enti commerciali residenti;
- società di persone;
- imprese individuali;
- enti non commerciali residenti;
- soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
Sul piano oggettivo provvedimenti di questa natura non sono nuovi, ma a differenza di simili disposizioni passate, l’ambito oggettivo è esteso indistintamente a ciascun singolo bene d’impresa senza l’obbligo di rivalutare necessariamente tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (ad esempio anche un solo marchio o brevetto). Sono esclusi dall’ambito di applicazione i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
La misura in oggetto, inoltre, risulta conveniente in quanto consente ai soggetti destinatari dell’agevolazione di poter scegliere se:
- rivalutare i beni con effetti solo civilistici senza oneri: in questo caso la rivalutazione avrà solamente valenza contabile;
- rivalutare i beni con rilevanza fiscale a fronte del pagamento un’imposta sostitutiva con aliquota molto agevolata (3%), da calcolarsi sul valore della rivalutazione, che permette di godere già dall’esercizio 2021 della deducibilità fiscale degli ammortamenti sorgenti e di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze derivanti dalla eventuale cessione dei beni oggetto di rivalutazione purché la vendita sia successiva al 1° gennaio 2024;
- affrancare la riserva di rivalutazione, la quale dovrà essere subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva.
Per effettuare la rivalutazione, gli immateriali devono essere iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione si esegue nel bilancio 2020.
© THINX Srl – Novembre 2020