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Tutto quello che devi sapere sulla riforma dei disegni e modelli dell’Unione Europea

Autore: D.ssa Manuela Ferrario

Lo scorso 18 novembre, dopo lunga attesa, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il nuovo Regolamento modificativo che attua la riforma legislativa dell’Unione Europea in materia di disegni e modelli. 

In particolare, il pacchetto di riforma si compone del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (EU) 2024/2822 che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione («regolamento modificativo») e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (EU) 2024/2823 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli («direttiva di rifusione»). 

Come si può notare dalle date delle normative precedenti, più di vent’anni sono trascorsi da quando il legislatore comunitario aveva dato forma alla tutela dei disegni e modelli: era dunque necessario un aggiornamento del corpus normativo che fosse maggiormente in linea con le esigenze del giorno d’oggi. 

COSA CAMBIA? 

La riforma introduce numerosi cambiamenti nella normativa precedente, illustriamo di seguito i più rilevanti. 

  • Terminologia – Tutti i riferimenti alla “Comunità/Comunità europea” sono sostituiti con “Unione/Unione europea”. Di conseguenza, i termini “disegno o modello comunitario registrato/non registrato” saranno modificati in “disegno o modello dell’UE registrato/non registrato”. 
  • – Similarmente a quanto avviene per i marchi con il simbolo , è ora possibile apporre sui prodotti la lettera D ricompresa in un cerchio per indicare un disegno o modello registrato. 
  • Animazioni – È stata ampliata la definizione di disegno o modello così da includere movimenti e transizioni, cioè modifiche progressive di una o più caratteristiche del disegno o modello. 
  • Abolizione del limite di sette prospettive – Al fine di permettere una migliore identificazione dell’oggetto della tutela, sarà permesso depositare un numero maggiore di prospettive. Potranno inoltre essere implementati i tipi di rinunce visive tuttora già in uso (ad esempio, tratteggio, sfocatura, evidenziazioni anche cromatiche, delimitazioni). 
  • Elementi non fisici – È stata ampliata la definizione di “prodotto” al fine di ricomprendere sia oggetti fisici, sia forme non fisiche. 
  • Caratteristiche visibili – Sono protette tutte le caratteristiche dell’aspetto di un disegno o modello che sono indicate in modo visibile nella domanda di registrazione, indipendentemente dal fatto che rimangano sempre visibili durante l’utilizzo del prodotto (unica eccezione: le componenti del prodotto complesso devono invece essere necessariamente sempre visibili). 
  • Abolizione del requisito dell’unicità di classe – Potrà essere possibile depositare una domanda multipla contenente disegni o modelli appartenenti a diverse classi di Locarno, permettendo una più ampia tutela dei prodotti coordinati. 
  • Limitazione del numero di disegni e modelli in una domanda multipla – Viene introdotto un numero massimo di 50 disegni e modelli per ciascuna domanda multipla. Viene contestualmente modificata la struttura delle tasse relative, abolendo lo sconto che era precedentemente previsto a partire dall’undicesimo disegno modello. 
  • Nuovi usi illeciti – Sono espressamente previsti nuovi usi illeciti di un disegno o modello particolarmente rilevanti nel contesto della stampa 3D: la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui è registrato il disegno o modello. 
  • Esaurimento dei diritti – Il titolare del disegno o modello non può opporsi alla ricommercializzazione di un prodotto che incorpora un disegno o modello dell’UE all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) quando il prodotto è stato immesso sul mercato in tale spazio dal titolare stesso o con il suo consenso. La normativa viene così allineata a quanto previsto in tema di marchi. 
  • Clausola di riparazione – Viene armonizzato il regime di protezione dei pezzi di ricambio, finora oggetto di norme e prassi nazionali non del tutto coerenti tra loro. In particolare, le componenti di prodotti complessi non godranno della protezione come disegni e modelli dell’UE se sono utilizzate esclusivamente per finalità di riparazione volte a ripristinare l’aspetto originario del prodotto. 

DA QUANDO SI APPLICA? 

Occorre fare un distinguo preliminare. La nuova normativa entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, tuttavia non si applicherà immediatamente. 

Infatti, alcune modifiche si applicheranno dal primo giorno del mese successivo ai quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo (quindi, dal 01/05/2025). 

Altre modifiche, in particolare quelle introdotte dal diritto derivato (regolamento di esecuzione e regolamento delegato) si applicheranno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo (quindi, dal 01/07/2026). 

Infine, la direttiva dovrà anche essere recepita nelle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri entro i successivi 36 mesi (dicembre 2027). 

ATTENZIONE AI RISVOLTI NEGATIVI 

Un aspetto sicuramente poco piacevole riguarda il sensibile aumento delle tasse di rinnovo: sebbene sia stata mantenuta la progressione dell’incremento, i valori delle tasse dal secondo rinnovo in avanti sono stati più che duplicati, fino ad arrivare al quarto rinnovo quasi quadruplicati. 

Sempre in tema di tasse, si nota un innalzamento delle tasse per i soli design multipli comprendenti oltre 10 disegni e modelli, mentre invece per i depositi singoli o multipli sotto ai 10 disegni e modelli vi è una lieve contrazione delle tasse. 

Proprio quest’ultimo aspetto può essere uno spunto per effettuare valutazioni circa l’opportunità di depositare nuovi design prima del maggio 2025, ovviamente al netto delle considerazioni prettamente commerciali. 

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