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Franchising e mediazione obbligatoria in Italia

Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

Secondo il rapporto Assofranchising Italia 2024 il comparto del Franchising è in forte crescita con un giro di affari che complessivamente sfiora i 34 miliardi di euro e che genera l’1,8% del Pil nazionale. 

Secondo i dati del rapporto, il franchising rappresenta una grande opportunità imprenditoriale e lavorativa. Tuttavia, le reti in franchising sono caratterizzate da una elevata e crescente conflittualità, che a sua volta produce un notevole contenzioso.  

In considerazione del particolare legame che si instaura tra le parti nel contratto di Franchising, il contenzioso dovrebbe essere risolto in maniera rapida e in via confidenziale, in quanto controproducente sia per le reti che per gli affiliati. Il Franchising, infatti, non è solo un contratto ma un vero e proprio progetto aziendale con propensione all’espansione più che alla produzione o alla fornitura di servizi. 

La norma di riferimento per il settore è la Legge n. 129/2004 che disciplina l’affiliazione commerciale. L’art. 1 comma 1 fornisce la definizione di Franchising: “L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.” 

Purtroppo, la Legge n. 129/2004 pone attenzione quasi esclusivamente ai requisiti formali e alla fase precontrattuale, senza però disciplinare lo svolgimento del rapporto di franchising, che dovrebbe basarsi su comportamenti ispirati alla lealtà, correttezza, buona fede, trasparenza e completezza di informazione. 

Il legislatore ha valutato che le tipologie di controversie che sorgono nei rapporti di Franchising presentano caratteristiche tali da risultare più idonee ad essere risolte attraverso una soluzione conciliativa, anziché una pronuncia giudiziale. Pertanto, ha ritenuto opportuno riconoscere l’obbligatorietà della mediazione come condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale, inserendo il Franchising nell’elenco delle materie di cui all’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni concernente la mediazione civile e commerciale. 

Tra le cause più frequenti di contenzioso nel franchising si possono individuare: 

  • il carente o mancante rispetto degli obblighi informativi precontrattuali previsti in favore degli affiliati dalla Legge n. 129/2004; 
  • violazione dei termini contrattuali; 
  • mancata conformità agli standard del marchio; 
  • problematiche legali relative alla seria individuazione del know-how e validità dei diritti di marchio del Franchisor; 
  • violazione dell’obbligo di confidenzialità; 
  • pratiche commerciali scorrette sia da parte del Franchisor che del Franchisee. Per esempio, a causa dell’apertura di punti vendita troppo vicini tra loro oppure per la vendita online da parte del Franchisor di prodotti in concorrenza con la rete di affiliati (e senza riconoscere le relative royalties) o il caso del Franchisee che avvia, in corso di rapporto contrattuale, attività parallele a quelle del Franchisor oppure offre simultaneamente prodotti/servizi della concorrenza; 
  • disaccordi finanziari oppure problematiche legate al mancato o carente supporto commerciale e formativo. 

Da quanto precede, è possibile intuire il motivo per cui il legislatore abbia deciso di rendere obbligatoria la mediazione nel settore del Franchising. I principali vantaggi della mediazione nel contesto del franchising sono i seguenti: 

  • risparmio di tempo e denaro; 
  • flessibilità del procedimento e possibilità di svolgimento anche per via telematica; 
  • Possibilità di salvaguardare i rapporti commerciali e personali tra le parti; 
  • Partecipazione personale delle parti durante il procedimento, con la possibilità di raggiungere soluzioni personalizzate e prevedibili; 
  • Riservatezza delle trattative e confidenzialità dell’intero procedimento; 
  • La mediazione non rientra tra i procedimenti (giudiziali o arbitrali) che la Legge n.129/2004 elenca tra le informazioni obbligatorie da fornire agli affilianti. 

La mediazione nel Franchising non rappresenta soltanto uno strumento di risoluzione delle controversie. Infatti, da un lato tramite la mediazione è possibile migliorare la comunicazione tra le parti coinvolte e rendere costruttiva la modalità di gestione dei conflitti, instaurando così un clima di collaborazione e fiducia. D’altro canto, la mediazione può essere l’occasione per perfezionare le lacune lasciate aperte dal legislatore e, in generale, migliorare il contratto di Franchising così come previsto inizialmente dalla Legge n. 129/2004, da cui sono trascorsi ormai 20 anni. 

© THINX Srl  – Novembre 2024 

 

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