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Contributi per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 novembre 2021, n. 261, il decreto direttoriale 26 ottobre 2021 che rende operativa per l’annualità 2021 l’agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione.

  • SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione per la promozione all’estero, di marchi collettivi e di certificazione oggetto del presente decreto sono: le associazioni rappresentative delle categorie produttive; i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128; altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

I soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda, devono essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione già registrato ovvero essere in possesso di idoneo titolo per l’uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato.

I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) avere sede legale in Italia;

b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361;

c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

d) non avere assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1;

e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell’art. 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);

f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili;

g) essere iscritti al registro delle imprese, ove applicabile;

h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell’antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile.

  • OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE E DURATA DEL PROGETTO

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto di promozione all’estero di un marchio collettivo o di certificazione, registrato.

Il progetto deve prevedere la realizzazione di due o più delle seguenti iniziative finalizzate alla promozione del marchio:

A. fiere e saloni internazionali. Rientrano tra tali iniziative anche fiere e saloni internazionali svolti in modalità «virtuale» su piattaforme digitali;

B. eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali. Rientrano tra tali iniziative anche eventi di intrattenimento/informazione come serate a tema, degustazioni, ecc. che si svolgano in location diverse dagli spazi fieristici ma in concomitanza dello svolgimento della fiera;

C. incontri bilaterali con associazioni estere. Rientrano tra tali iniziative anche incontri che abbiano luogo in Italia o all’estero, oppure su piattaforme digitali, non necessariamente legati a fiere e saloni; D. seminari in Italia con operatori esteri e all’estero. Rientrano tra tali iniziative anche seminari di natura divulgativa aperti ad imprese e consumatori svolti anche su piattaforme digitali;

E. azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line. Rientrano tra tali iniziative anche campagne pubblicitarie su stampa estera e on-line, corner presso punti vendita GDO esteri, ecc.

F. creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

Il progetto deve essere concluso entro dieci mesi dalla notifica di concessione dell’agevolazione.

  • TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI ED ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni comprovate da titoli di spesa emessi a far data dal 22 luglio 2021, giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale.

L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili.

L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti. È possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.

L’agevolazione non sarà erogata se il soggetto beneficiario non avrà sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell’agevolazione

Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.

  • PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di agevolazione possono essere presentate, al soggetto gestore Unioncamere, a partire dalle ore 9,00 del 22 novembre 2021 ed entro e non oltre le 24,00 del 22 dicembre 2021, pena l’irricevibilità della domanda stessa.

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