Approvata alla Camera il 30 dicembre 2021 e in vigore dal 1° gennaio 2022, la nuova Legge di Bilancio introduce importanti novità al Patent Box, il regime di tassazione relativo ai redditi derivanti dalla proprietà intellettuale.
Di seguito elenchiamo sinteticamente i punti maggiormente rilevanti del provvedimento.
- Oggetto
Il “Nuovo Patent Box – Credito R&S Potenziato” è un regime di tassazione agevolata che premia i titolari di opere dell’ingegno concesse a partire dal 2021, nello specifico:
-BREVETTI (concessi a livello nazionale, europeo, internazionale)
-SOFTWARE (protetto da copyright)
-DESIGN (concesso a livello nazionale, europeo, internazionale).
Sono esclusi dall’agevolazione Patent box: i marchi d’impresa ed il know-how (inteso come processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili).
- Beneficiari
Tutti i titolari di reddito d’impresa (quindi sia soggetti IRPEF che IRES). I soggetti che esercitano l’opzione per il nuovo regime devono svolgere attività di ricerca e sviluppo in relazione ai summenzionati beni immateriali. Possono esercitare l’opzione anche le organizzazioni stabili in Italia di soggetti esteri, a condizione che questi risiedano in stati con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Tali modificazioni non riguardano sistematicamente i soggetti che hanno opzionato il precedente regime Patent Box, i soggetti che hanno sottoscritto un Accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate o che hanno già presentato istanza di Rinnovo, ovvero abbiano un’Istanza in corso pur con Accordo non ancora sottoscritto. Tali soggetti potranno comunque scegliere di aderire al nuovo regime dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate (secondo le modalità espresse in apposito Provvedimento). L’opzione esercitata è valida ai fini IRES e IRAP.
- Misura e calcolo del contributo
L’agevolazione è riconosciuta in merito ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai suddetti asset immateriali, purché siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività. Al fine delle imposte sui redditi, tali costi vengono maggiorati del 110%. Per tali costi, sarà necessario avere un dettaglio dei costi riferiti ai diversi asset eleggibili, configurando i caratteri di congruità ed inerenza.
La Legge di bilancio ha abrogato il divieto di cumulo con il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dalla Legge 160/2019, rendendo applicabili entrambe le agevolazioni.
- Durata
Il regime di tassazione agevolata è opzionabile per cinque esercizi fiscali. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa. E’ irrevocabile per i cinque periodi d’imposta opzionati e rinnovabile successivamente.
Non sono più esercitabili le opzioni previste dall’art. 1 commi da 37 a 45 della L. n.190 del 2014 e dell’art.4 del DL 34 del 2019. I soggetti che hanno esercitato le opzioni previste dall’art. 1 commi da 37 a 45 della L. n.190 del 2014 possono scegliere in alternativa al regime opzionato di aderire al nuovo Patent Box, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
Viene introdotto anche un meccanismo di recapture di otto anni, che consente alle imprese di recuperare la maggiorazione del 110% sulle spese di ricerca e sviluppo sostenute dall’ottavo periodo d’imposta precedente a quello nel quale il bene immateriale è coperto da un titolo di privativa industriale.
© THINX Srl – Marzo 2022